Home Precari Il dottorato non è abilitante: il Consiglio di Stato gela i precari

Il dottorato non è abilitante: il Consiglio di Stato gela i precari

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Brutta notizia per i precari della scuola. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, resa nota il 20 dicembre, in cui si escludeva i diplomati magistrali dalla Graduatorie ad Esaurimento, arriva un’altra mazzata per gli aspiranti docenti che cercavano di ottenere il riconoscimento dell’abilitazione del proprio titolo per poter entrare a pieno merito in seconda fascia della graduatoria di istituto e partecipare al concorso docenti riservato agli abilitati.

Il dottorato di ricerca non è abilitante. Una doccia fredda per i docenti che erano stati inseriti con riserva nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e che ora dovranno invece essere ricollocati nella terza fascia delle stesse.

Il decreto legislativo, attuativo della Buona Scuola, il n.59 del 13 aprile, prevede però che nei prossimi concorsi docenti il dottorato di ricerca abbiamo un punteggio di 15 punti.

L’ordinanza del Consiglio di Stato

Con l’ordinanza n. 7711/2017 del Consiglio di Stato è stato rigettato il ricorso di oltre mille precari. Così si è pronunciato in merito alla richiesta di inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto con riconoscimento dell’abilitazione al titolo di dottorato: “Ritenuto, come già esplicitato nelle ultime pronunce di questa stessa Sezione (ordinanze nn. 5153 e 5144 del 2017) alle quali si intende dare continuità, che l’appello non pare assistito dal fumus boni iuris; rilevato infatti che, ad un primo esame tipico della presente fase cautelare, non vi sono disposizioni espresse, né immediate ricostruzioni interpretative che possano portare a ritenere che il conseguimento del dottorato di ricerca sia titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento, ai fini dell’inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto”.

Ordinanza CDS Dottorato N. 07711 2017 REG

Secondo la normativa italiana, infatti, il dottorato di ricerca è un “titolo valutabile soltanto in ambito accademico”, quindi escluso dalle procedure concorsuali che prevedono l’abilitazione all’insegnamento. Lo stesso, però, nell’ambito della valutazione dei titoli, possiede sempre un punteggio alto. Tuttavia, pur essendo il dottorato di ricerca o PhD, il titolo di studio più elevato nel quadro dei titoli attribuiti in Italia e in Europa, in molti Stati europei il titolo di dottore di ricerca è già abilitante all’insegnamento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE.