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Ds in cattedra con la Scuola nazionale di amministrazione

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Secondo quanto è previsto dal decreto legge sulla scuola varato ieri dal Consiglio dei ministri, scattano nuove pratiche per reclutare i dirigenti scolastici.
Le procedure saranno gestite dalla Scuola nazionale della pubblica amministrazione,
alla frequenza della quale potranno accedere gli aspiranti presidi che superano la solita preselezione, composta da scritti e orali. In pratica un concorso a tutti gli effetti, chiamato preselezione, che consente ai vincitori di accedere alla scuola di formazione dove dovranno partecipare ancora a un corso di formazione con relativo e susseguente concorso finale. Per largheggiare, e per non farsi trovare impreparati, alla frequenza di questo fatidico corso-concorso è stato previsto un incremento del 20% di candidati in più oltre al fabbisogno effettivo, cosicchè, a conclusione degli studi e delle selezioni, si possa stilare una graduatoria dentro la quale però, e qui sta forse la furbata del Miur, verrebbero inclusi tutti i vincitori che annualmente superano le prove. In pratica questa graduatoria non sarebbe a scorrimento, ma a punteggio aggiornato anno per anno, seguendo proprio la scadenza annuale dei corsi-concorsi, in modo che i primi a essere sistemati sarebbero i più bravi, quelli cioè che man mano conquistano le vette più alte, mentre nel punteggio complessivo è prevista pure la valutazione dei titoli che dovrebbero per lo più essere quelli finora conteggiati.
Ma se il fine di questa nuova procedura è l’affossamento definitivo dei ricorsi, non si capisce il motivo per il quale è previsto che possa accedere alle preselezioni solo il personale con laurea e con almeno 5 anni di ruolo effettivo.
Vedremo nel dettaglio e nei successivi decreti esplicativi come sarà affrontata questa vicenda, mentre colpisce il pagamento di una somma a carico degli aspiranti dirigenti per coprire le spese delle procedure concorsuali.
In ogni caso il corso-concorso si svolgerà presso la scuola nazionale di amministrazione e dovrebbe avere un periodo formativo non inferiore ai sei mesi. I criteri di accesso e di esame saranno esplicitati nei bandi di reclutamento, che, a norma di legge, dovranno contenere indicazioni sufficienti a discernere classi di concorso, titoli richiesti, modalità di svolgimento e valutazione elle prove.
La singolarità del testo, nella fase in cui lo stiamo leggendo, e le perplessità riguardano il fatto che tali corsi dovrebbero essere organizzati con scadenza annuale, mentre parte dei costi saranno a carico dei candidati.