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01.05.2026

Elenchi regionali 2026: chi può partecipare e qual è l’ordine previsto per le immissioni in ruolo

Negli ultimi mesi si è rafforzata l’attenzione verso le modalità di accesso al ruolo per i docenti, soprattutto alla luce delle nuove disposizioni normative. I cambiamenti introdotti incidono direttamente sulle opportunità per chi ha partecipato ai concorsi negli ultimi anni.

In questo contesto, diventa fondamentale comprendere quali siano i criteri previsti per l’inserimento negli elenchi regionali e come verranno gestite le procedure di immissione in ruolo per il prossimo anno scolastico 2026/2027.

Elenchi regionali docenti, nuove regole per il ruolo

Con la pubblicazione del decreto 68 del 22 aprile 2026 sono state dettate le disposizioni per la costituzione e il funzionamento degli elenchi regionali per l’assunzione in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027, come previsto dall’art. 399 comma 3 ter del decreto legislativo 297 del 1994.

Il decreto stabilisce le modalità con cui i docenti possono essere inseriti negli elenchi e chiarisce i criteri che regolano l’accesso alle successive immissioni in ruolo. Si tratta di uno strumento che coinvolge una platea ampia di candidati, in particolare coloro che hanno partecipato a procedure concorsuali recenti.

Le nuove disposizioni definiscono anche il meccanismo di individuazione degli aventi diritto al contratto, distinguendo tra chi possiede già l’abilitazione e chi, invece, potrà accedere al ruolo attraverso un contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo.

L’obiettivo è quello di garantire un sistema ordinato e trasparente nella gestione delle assunzioni, basato su criteri chiari e uniformi su tutto il territorio nazionale.

Chi può partecipare agli elenchi regionali

Agli elenchi regionali possono partecipare i docenti che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020, per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

È inoltre richiesto che i candidati non siano, a qualunque titolo, titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto o di contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Questa condizione delimita con precisione la platea dei soggetti ammessi, escludendo chi ha già una posizione stabile o è già inserito in un percorso di immissione in ruolo.

Procedura per le immissioni in ruolo

Ai fini dell’individuazione degli aventi titolo al contratto a tempo indeterminato, qualora il docente sia abilitato, o al contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, qualora non lo sia, la procedura segue un ordine preciso.

Il primo criterio è rappresentato dalla cronologia della procedura concorsuale, con riferimento alla data di pubblicazione del bando per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto.

All’interno della stessa procedura concorsuale, viene data priorità ai candidati che hanno svolto il concorso nella regione in cui chiedono l’iscrizione, seguiti da quelli che lo hanno svolto in una regione diversa. Questo sistema mira a valorizzare il legame territoriale, pur garantendo la possibilità di accesso anche a candidati provenienti da altre regioni.

Parità di punteggio e riserve previste

In caso di parità di punteggio nella medesima procedura concorsuale e nella stessa sezione, si applica l’ordine di priorità previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Fermo restante che l’eventuale diritto di priorità deve essere dichiarato al momento della presentazione della domanda.
Per quanto riguarda le riserve, il decreto non prevede quote riservate ai docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi dieci anni, a differenza di quanto avviene nei concorsi. L’unica eccezione riguarda i candidati con disabilità certificata, ai sensi della legge 68 del 1999.

Classi di concorso accorpate: i codici da indicare

Per le classi di concorso accorpate, come previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 22 dicembre 2023, n. 255, i candidati devono indicare i codici alfanumerici riportati nella tabella di corrispondenza.

In particolare, devono essere utilizzati i “Nuovi codici” indicati nell’Allegato 1) :
A01 per Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e di II grado;
A12 per Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e di II grado;
A22 per Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e di II grado;
A30 per Musica nell’istruzione secondaria di I e di II grado;
A48 per Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e di II grado;
A70 per Italiano negli istituti di istruzione nell’istruzione secondaria di I e di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia;
A71 per Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia.

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