I candidati con disabilità sono ammessi agli esami di Maturità a seguito della delibera del consiglio di classe con la quale è stabilita la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del PEI (Piano Educativo Individualizzato.)
Sarà cura della commissione d’esame, con il supporto dei docenti di sostegno e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l’anno scolastico, predisporre una o più prove differenti, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, concernenti le attività svolte e la valutazione effettuata.
Per quanto riguarda le prove standardizzate, come le prove INVALSI, le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove ad eccezione dei casi in cui il consiglio di classe preveda delle misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.
La commissione d’esame, considerato gli elementi forniti dal consiglio di classe, le situazioni soggettive adeguatamente certificate, le modalità didattiche e le forme di valutazione, individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati, valuta le prove finali dell’esame di maturità delle studentesse e degli studenti disabili.
Le suddette prove, ove di valore equipollente, consentono il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo d’istruzione nel quale non è fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate, così come non va fatta menzione nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
Ai candidati con disabilità che dovessero eseguire delle prove non equipollenti a quelle ordinarie, o dovessero essere esonerati da una o più prove, o essere completamente esonerati dalle prove d’esami, sarà rilasciato soltanto un attestato di credito formativo.
Al termine dell’esame di Stato, ai candidati con disabilità, è rilasciato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse.
L’attestato dovrà contenere i seguenti elementi informativi:
• L’indirizzo del corso di studio eseguito e la sua durata;
• Le discipline contenute nel piano di studi;
• La durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, ottenute in sede di esame.
Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli stessi strumenti compensativi, previsti dal PDP (Piano Didattico Personalizzato), impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità delle prove scritte.
I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, ma con la dispensa delle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sono sottoposti a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non è fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, né dell’impiego degli strumenti compensativi.
In casi particolarmente gravi le studentesse e gli studenti, su richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe, in sede di esame di Maturità sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo.
Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate, come le prove INVALSI, con adeguati strumenti compensativi, disposti dal consiglio di classe, coerenti con il PDP (Piano Didattico Personalizzato).
Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.