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Esami di qualifica nei professionali: confermate le disposizioni degli anni precedenti

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Lo rende noto la Flc-Cgil
Da un punto di vista ordinamentale, la nota del MIUR, dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento e citato in particolare l’intesa del 16 dicembre 2010 con la quale viene dato avvio dall’anno scolastico 2011/12 ai percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nell’ambito degli istituti professionali, chiarisce quanto segue:
• per il corrente anno scolastico gli istituti professionali statali rilasceranno, per l’ultima volta, i diplomi triennali di qualifica secondo il previgente tale ordinamento avendo attivato anche per l’anno scolastico 2010/2011 tali percorsi in “regime surrogatorio”;
• a differenza del passato, gli esami di qualifica saranno sostenuti solo da coloro che, contestualmente all’iscrizione al percorso quinquennale, abbiano richiesto di conseguire al terzo anno la qualifica secondo il vecchio ordinamento;
• la coesistenza dei vecchi percorsi di qualifica con la “volontarietà” da parte dello studente di conseguire il diploma triennale, conducono a considerare gli esami per l’anno scolastico 2012/13 in regime surrogatorio “transitorio”.
Esami di qualifica
Gli esami di qualifica dovranno essere effettuati secondo le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 dell’Ordinanza Ministeriale n. 90/2001. In particolare:
• l’art. 25 definisce i requisiti di ammissione dei candidati interni;
• l’art. 26 definisce le modalità di costituzione delle commissioni per l’esame di qualifica specificando che esse sono costituite “dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell’ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d’esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell’istituto non appartenenti all’Amministrazione dello Stato”;
• l’art. 27 definisce l’articolazione degli esami: punto A “Prove strutturate o semistrutturate e scrutinio”; Punto B “Prove d’esame”.
Tenuto conto che lo studente oltre al conseguimento della qualifica, ha chiesto di poter frequentare anche il percorso quinquennale, lo scrutinio previsto al punto A dell’art. 27 dell’OM 90/2001 deve prevedere una doppia valutazione: una finalizzata alle prove d’esame di cui al punto B dell’art. 27, l’altra all’ammissione alla classe quarta secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento sulla valutazione DPR 122/09.
Candidati esterni
I candidati esterni, purché in possesso degli specifici requisiti previsti dall’art. 28 dell’OM 90/2001 non sono tenuti a svolgere le prove strutturate o semistrutturate, ma devono sostenere:
• due prove di capacità relazionale e di abilità professionale;
• le prove orali su tutte le materie dell’ultimo anno, nonché prove scritte, orali, pratiche, come previsto dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto.
Il voto finale, espresso in centesimi, è determinato dai risultati riportati nelle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, da quelli conseguiti sulle prove concernenti le materie dell’ultimo anno e sulle prove degli anni precedenti.
Titolo rilasciato
A conclusione degli esami relativi al corrente anno scolastico 2012/13, gli Istituti Professionali rilasceranno i titoli di qualifica del previgente ordinamento, “equipollenti” alle nuove qualifiche dell’Istruzione e Formazione Professionale sulla base di una specifica tabella di corrispondenza allegata all’intesa 16 dicembre 2010.