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Aggiornato il 15.03.2026
alle 16:55

Esami integrativi e passaggi fra indirizzi diversi: la legge approvata potrebbe aprire a interpretazioni difformi

Lo scopo di disciplinare i passaggi degli alunni ad altro indirizzo, articolazione o opzione, rispetto a quelli già frequentati, è diretto a consentire la libertà di scelta del percorso di studi e la possibilità di riorientamento per il successo formativo e la realizzazione del proprio progetto di vita.

Possibilità garantite dalle varie disposizioni e norme vigenti.

Riorientamento già disciplinato dalle disposizioni del D.M. n. 5 dell’8/2/2021 che aveva dato certezza e uniformità applicativa alla materia. Con tale Decreto il MIM, richiamando le norme pregresse, aveva definito: requisiti di ammissione e procedure degli esami di idoneità (primo ciclo e secondaria di primo grado) ed esami integrativi negli Istituti secondari di secondo grado. La procedura permetteva agli studenti di passare a scuole di diverso ordine, indirizzo, o articolazione, di quella frequentata. L’intervento del Consiglio di Stato ha dichiarato nullo l’art. 4 del DM n. 5/21, nella parte in cui disciplinava la procedura relativa ai passaggi, con esame integrativo, per potersi riorientare verso altro percorso di scuola secondaria di secondo grado.

Per tale annullamento si imponeva la necessità, a garanzia del diritto degli alunni, di predisporre altro atto dispositivo che coprisse il “vuoto normativo” aperto dalla sentenza. Così il legislatore è intervento con L. n. 164 del 30.10.2025. Legge che ha convertito, con modificazioni, il DL 127/2025, stabilendo all’art. 1 c. 3 che:

  • “Nell’ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione”…“A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all’esito dello scrutinio finale, possono richiedere l’iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l’istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo”.

Dalla lettura del riformato c. 7 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 226/2005, sembra evidente un “vulnus”, ove non dubbi interpretativi, e difficoltà applicative da parte delle scuole.

Interpretazioni diverse

L’articolato normativo potrebbe dare origine a diverse interpretazioni rischiando di produrre applicazioni diverse sul territorio nazionale.

Infatti non chiarisce due aspetti:

  1. se quanti, frequentati la seconda classe di scuola secondaria di secondo grado, che all’esito dello scrutinio finale sono stati dichiarati promossi al terzo anno dell’indirizzo di studi frequentato possano passare automaticamente ad una classe terza di altro indirizzo o opzione (sembrerebbe che possano chiedere, entro il 31 gennaio, esclusivamente il passaggio alla corrispondente classe di altro indirizzo);
  2. se gli alunni, frequentati il terzo anno di scuola secondaria di secondo grado, che conseguono l’ammissione al quarto anno dell’indirizzo frequentato possano passare ad altro indirizzo, previo esame integrativo (sembrerebbe che possano richiedere all’esito dello scrutinio finale l’iscrizione ad una classe corrispondente di altro percorso)

Servirebbe un intervento del Ministero

Sarebbe, forse, utile un intervento del MIM al fine di rendere la procedura più chiara e uniformemente applicabile sul territorio nazionale.
Si potrebbero apportare, al c. 7 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 226/2005, le seguenti modifiche

Disposizione vigenteProposta di modifica
Nell’ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L’istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilita’ e delle competenze necessarie per l’inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento.Nell’ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione e l’immediata frequenza alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione L’istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilita’ e delle competenze necessarie per l’inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. Comma da aggiungere Al termine del biennio, in seguito ad esito positivo dello scrutinio, l’alunno potrà iscriversi ad altro indirizzo, articolazione o opzione rispetto a quello già frequentato previo esame integrativo da svolgersi in unica sessione nella scuola di accoglienza, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico, e come disciplinato da apposita ordinanza del MIM
A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all’esito dello scrutinio finale, possono richiedere l’iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l’istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo L’esame integrativo si svolge in un’unica sessione da concludersi prima dell’inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodoA decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, possono richiedere il passaggio a una classe, corrispondente a quella cui lo studente è stato ammesso in caso di esito positivo dello scrutinio o a quella già frequentata in caso di esito negativo, di diverso indirizzo, articolazione o opzione. Tale passaggio potrà avvenire esclusivamente previo esame integrativo da svolgersi, nella scuola scelta per la nuova frequenza, in un’unica sessione da concludersi prima dell’avvio delle attività didattiche

Si ritiene che ciò:

  1. garantisce agli studenti l’opportunità sia di libera scelta del proprio percorso di studi che la continuità nel percorso formativo per la piena realizzazione del personale progetto di vita.
  2. Riprende l’indirizzo politico accertato in fase di modifica alle norme.

Tale indirizzo si rileva dalla lettura del dossier della XIX Legislatura del 16.10.’25 avente ad oggetto: “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026 – D.L. 127/2025 – A.C. 2662”.

A pag. 5 dello stesso si legge:

Il comma 3 interviene in materia di passaggi tra i diversi indirizzi di studio. La disposizione prevede che le istituzioni scolastiche, nellesercizio della propria autonomia, individuano, nel primo biennio, le modalità più idonee per accompagnare il passaggio dello studente da un percorso a un altro. A decorrere dal terzo anno, invece, il passaggio a una classe di diverso indirizzo, articolazione o opzione, potrà avvenire esclusivamente previo superamento di un esame integrativo, da svolgersi in ununica sessione, che dovrà concludersi prima dellavvio delle attività didattiche

Inoltre a pag. 17-18 si riscontra quanto seguente:

A decorrere dal terzo anno, invece,considerata la crescente specializzazione dei percorsi di studio, il passaggio a una classe corrispondente a quella cui lo studente è stato ammesso in caso di esito positivo o a quella già frequentata in caso di esito negativo di diverso indirizzo, articolazione o opzione potrà avvenire esclusivamente previo superamento di un esame integrativo, da svolgersi in ununica sessione, che dovrà concludersi prima dellavvio delle attività didattiche. Tale previsione risponde allesigenza di tutelare la coerenza, la progressività e la continuità dei curricoli nel triennio conclusivo, dove le competenze richieste si fanno più specifiche e professionalizzanti”.

Il MIM potrebbero considerare le indicazioni di cui sopra, più chiare rispetto all’attuale c. 7 art. 1 del D. Lgs 226/2005.

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