In questo periodo dell’anno, molte scuole sono impegnate nella valutazione degli alunni che hanno richiesto di passare da un corso di indirizzo ad un altro (stessa classe) che differisce dal primo in alcune discipline.
Sull’argomento, è utile ricordare la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 3250/2024.
Il ricorso in appello è stato presentato dalla Leonardo Da Vinci S.r.l. per la riforma di una sentenza del TAR Lazio (n. 5847/2022) che aveva respinto la sua richiesta di annullamento del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 5 dell’8 febbraio 2021. Tale decreto prevedeva l’obbligo di partecipare a un esame integrativo per gli studenti che desiderano passare a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione di scuola secondaria di secondo grado.
La società ricorrente, che gestisce complessi scolastici paritari dal secondo grado, ha sostenuto che da decenni le sue scuole attuano un progetto che prevedeva integrazioni e passaggi tra diversi percorsi formativi senza l’ostacolo dell’esame integrativo. Questo sistema permetteva percorsi didattici individualizzati e la possibilità di ripensamento per gli studenti senza perdita formativa, attraverso lezioni di sostegno e valutazioni specifiche da parte dei docenti.
L’appellante ha evidenziato che l’obbligo di esami integrativi per i passaggi “orizzontali” (alla stessa classe ma di diverso indirizzo) era stato stabilito dall’articolo 192, comma 2, del d. lgs. 297/1994, ma che tale norma era stata abrogata dall’articolo 31, comma 2, del d. lgs. 226/2005. Il d. lgs. 226/2005, all’art. 1, comma 7 (e successivamente ribadito nell’art. 4, comma 6), prevedeva la possibilità di passaggi tra classi corrispondenti senza appositi esami, facendo così “scomparire” l’esame integrativo dal panorama legislativo e valorizzando l’autonomia didattica e organizzativa delle scuole. Pertanto, il decreto ministeriale n. 5/2021, reintroducendo tali esami, sarebbe illegittimo sia formalmente che sostanzialmente.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della società, annullando la sentenza di primo grado e, di conseguenza, il decreto ministeriale n. 5/2021 nella parte impugnata.
Secondo i giudici, infatti, gli esami scolastici devono essere previsti da una legge (Art. 33, commi 3 e 4 della Costituzione). L’articolo 192, comma 2, del d. lgs. n. 297/1994, che prevedeva gli esami integrativi per i passaggi orizzontali, è stato espressamente abrogato dal d. lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Tale abrogazione ha rivelato una chiara volontà del legislatore di eliminare questa tipologia di esame, che rappresentava un’eccezione, dato che gli esami sono normalmente richiesti solo per i passaggi “verticali” (a classi o gradi superiori). La reintroduzione di un tale istituto tramite decreto ministeriale è considerata impropria, contraddicendo la volontà legislativa e incidendo sulla libertà di insegnamento e l’autonomia didattica delle scuole.
Il legislatore – sottolinea il Consiglio di Stato – negli ultimi vent’anni ha promosso la dinamicità e duttilità dell’ordinamento scolastico, con l’obiettivo di evitare la cristallizzazione delle scelte degli studenti fatte in età adolescenziale, permettendo loro di riconsiderare i percorsi. La liberalizzazione delle modalità di transito “orizzontale” è coerente con questa prospettiva. Gli esami integrativi obbligatori ostacolerebbero questa flessibilità e scoraggerebbero i “fisiologici ripensamenti” degli studenti.
Le normative vigenti prevedono che le istituzioni scolastiche debbano accompagnare e supportare gli studenti in queste fasi di transizione, individuando modalità idonee come lezioni integrative, interventi di sostegno e diverse tipologie di verifiche, da attuarsi lungo un arco temporale modulabile, anziché concentrarsi in un unico, breve e potenzialmente stressante esame. Norme come il D.P.R. 275/1999 e il D.P.R. 323/1999 rafforzano il ruolo della scuola nel riconoscere crediti, recuperare debiti e certificare le competenze acquisite per agevolare i passaggi, favorendo l’integrazione tra i sistemi formativi.
Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’esame integrativo obbligatorio per il passaggio a una classe corrispondente di diverso indirizzo non è più previsto dall’ordinamento giuridico italiano, in virtù dell’abrogazione della norma che lo imponeva e di un’evoluzione legislativa che favorisce la flessibilità dei percorsi e l’autonomia didattica delle scuole. Le scuole devono invece adottare misure di accompagnamento e supporto per gli studenti che decidono di cambiare percorso.