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EstateINPSieme e corsi di lingue all’estero, le FAQ dell’INPS

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In merito ai bandi dell’INPS per soggiorni in Italia e all’estero in scadenza il prossimo 28 febbraio, proponiamo di seguito le FAQ pubblicate dall’Istituto:

DOMANDA: Ho un contratto a tempo determinato, con iscrizione all’Inps – Gestione Dipendenti Pubblici, posso presentare la domanda di partecipazione per mio figlio?

R.: Si, purché sia in servizio ed iscritto al Fondo Credito alla data di scadenza del Bando.

DOMANDA: Sono un neo assunto, con iscrizione all’Inps – Gestione Dipendenti Pubblici, posso presentare la domanda di partecipazione per mio figlio?

R.: Si, purché sulla busta paga/cedolino stipendio sia presente la ritenuta dello 0,35% alla data di scadenza del Bando.

DOMANDA: L’Art. 4 comma 1 del bando di cui all’oggetto dispone che, prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati. Poiché io, già lo scorso anno ho partecipato al bando INPSieme Italia per mia figlia (posseggo infatti il PIN dispositivo), vorrei sapere se è necessario acquisire ugualmente questa “Iscrizione in banca dati”.

R: L’iscrizione in banca dati è prevista per coloro che non risultino già iscritti al Fondo Credito ex INPDAP (verificabile dalla ritenuta dello 0,35% presente sulla busta paga). Un esempio sono: i neo assunti oppure le/i vedove/i di iscritto/a non percettori di reversibilità o eventuali tutori di figli o orfani di iscritto.

DOMANDA: Ho un contratto a tempo indeterminato, con iscrizione all’Inps – Gestione Dipendenti Pubblici ma la domanda presentata per mia figlia è stata respinta per “incongruenza per il Titolare sulla verifica del diritto in posizione assicurativa”, cosa posso fare?

R.: Deve rivolgersi alla sede Inps territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

DOMANDA: In base al mio nucleo familiare appartengo alla classe di indicatore ISEE massima, posso non presentare la DSU, oppure, la mancata presentazione comporta la esclusione di mia figlia dalla partecipazione al bando di concorso?

R.: La presentazione della DSU finalizzata al rilascio del valore ISEE non è obbligatoria. La mancata presentazione della stessa comporta automaticamente l’attribuzione corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.

DOMANDA: Ho presentato la DSU presso un CAF. Come faccio a sapere se è stato trasmesso alla banca dati INPS?

R.: L’acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all’interno del portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra la parola “ISEE” e selezionando tra i risultati l’opzione “ISEE post-riforma 2015”.

DOMANDA: Devo correggere la e-mail presente in procedura in quanto i dati presenti nel PIN sono cambiati. Come posso modificarli?

R.: Per aggiornare i propri dati anagrafici, è necessario entrare sul portale Inps-Modifica dati anagrafici, indirizzo e recapiti personali e accedere in procedura con il proprio PIN. Di seguito l’indirizzo della schermata tramite la quale accedere direttamente per la visualizzazione e modifica dati anagrafici, indirizzo e recapiti:

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50623&lang=IT

DOMANDA: Desidero far concorrere i miei due figli a Estate INPSieme 2019. Posso presentare una sola domanda o devo farne due?

R.: È necessario inviare sempre una domanda per ogni concorrente. Quindi, nel suo caso, dovrà inoltrare due distinte domande.

DOMANDA: Mio figlio è disabile ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92. Posso inserire in domanda il numero degli accompagnatori?

R.: No, le richieste di assistenza, dovranno essere inserite dal richiedente nella propria area riservata in occasione dell’accettazione del beneficio.

DOMANDA: Mia figlia ha frequentato il secondo semestre in una scuola americana e la valutazione di giugno è stata rilasciata dalla scuola estera, mentre a settembre, previo colloquio, ha avuto una valutazione anche dalla scuola italiana. Per non essere esclusi dal bando quale dovrebbero essere i voti riportati in domanda, quelli della scuola estera conseguiti a giugno o quelli della scuola italiana conseguiti a settembre?

R.: Nella domanda dovranno essere riportati i voti conseguiti a giugno 2018 presso la scuola estera.

DOMANDA: Mio figlio nell’anno scolastico 2017/2018 ha frequentato il 1° superiore e ha avuto un giudizio sospeso. Quest’anno sta ripetendo lo stesso anno scolastico. Quali voti devo inserire?

R.: Dovrà selezionare la casella relativa alla mancata promozione nell’anno 2017/18 e inserire le materie con i relativi voti del primo quadrimestre. Se non ha valutazione nel primo quadrimestre inserisca materie e voti di ammissione a giugno del precedente anno (all’esame di terza media).

DOMANDA: Mio figlio ha conseguito la promozione in Irlanda e i voti utili da inserire nella domanda in oggetto sono indicati in forma percentuale (ad esempio: matematica 96%, italiano 84%). Come devo inserire i voti, per eccesso o difetto? Nel bando si specifica solo il giudizio in lettere.

R.: Deve utilizzare il criterio di conversione che usa la scuola italiana.

DOMANDA. Gli studenti che hanno studiato all’estero e sono tornati a giugno possono non inserire il voto di condotta, in quanto non valutata, senza alcun rischio di mancata accettazione della domanda?

R.: In fase di domanda potrà essere dichiarato che la condotta non è valutata.

DOMANDA: Come si fa ad inserire i voti di giugno nelle materie in cui il giudizio era sospeso e ha sostenuto gli esami di riparazione a settembre? Devo inserire anche il numero di debiti? Chi è stato rimandato a giugno e poi promosso a settembre in quale graduatoria rientrerà?

R.: Dovranno essere inseriti tutti i voti conseguiti a giugno, con la sola eccezione della materia “religione”. In caso di giudizio sospeso, per conoscere il voto attribuito nella relativa materia, dovrà rivolgersi alla segreteria dell’Istituto frequentato dallo studente. Dovrà essere inserito anche il numero dei debiti che dovrà essere uguale al numero delle materie con voto insufficiente. Gli studenti rimandati a giugno ma promossi a settembre rientreranno nella graduatoria degli studenti che hanno conseguito la promozione nell’anno scolastico 2017/18.

DOMANDA: Ho compilato e inviato la domanda ma se la cerco in “Visualizza domande inserite” non la trovo. È possibile?

R.: L’invio della domanda è andato a buon fine solo quando compare la successiva schermata di avvenuto invio con la data e il numero di protocollo.

DOMANDA: Ho compilato e inviato la domanda. Ho un dubbio su un dato inserito, come posso verificare se i dati sono corretti?

R.: Dopo l’invio telematico la domanda è visualizzabile immediatamente in area riservata attraverso la funzione “Visualizza domande inserite”.

DOMANDA: Ho inserito un dato non corretto, posso recuperare la domanda e rettificarlo?

R.: No,non è possibile rettificare e/o integrare dati su domande già acquisite a sistema, né sarà possibile farlo successivamente. Pertanto deve compilare e inviare una nuova domanda: in fase istruttoria sarà presa in considerazione la domanda con data di presentazione più recente (l’ultima acquisita).

DOMANDA: Mio figlio l’anno scorso aveva presentato domanda per il bando estate INPSieme Italia non risultando assegnatario del beneficio. Possono essere attributi i 2 punti ora che presento la domanda per l’Estero ed è in 1° superiore?

R.: No, saranno attribuiti 2 punti per ogni anno solo a ciascuno studente promosso nell’anno scolastico 2017/2018 che, pur avendo partecipato al concorso Estate INPSieme in Europa 2017 e estate INPSieme all’Estero 2018, non abbia beneficiato della prestazione.

DOMANDA: In favore di mio figlio che ha 11 anni, lo scorso anno ho presentato domanda per il Bando estate INPSieme in Italia ma non è risultato assegnatario del beneficio. Anche quest’anno ho presentato domanda sempre per il Bando estate INPSieme in Italia. Possono essere attributi i 2 punti aggiuntivi?

R.: No, i punti aggiuntivi saranno attributi solo nell’ambito del Bando Estate INPSieme all’estero 2019.

DOMANDA: Farò domanda per mio figlio disabile. E’ possibile proporre come accompagnatore il fratello di 17 anni?

R.: No, l’assistenza è consentita solo da parte di accompagnatori maggiorenni.

DOMANDA: Chiedo spiegazioni riguardo l’assistenza e accompagnamento con rapporto 1/20 (art. 8 comma1).

R.: Per il bando Estate INPSieme 2019-soggiorni studio in Italia, deve essere garantito il servizio di assistenza e accompagnamento 1/20 durante il soggiorno e gli spostamenti. Per il bando Estate INPSieme 2019-soggiorni studio all’estero, deve essere garantito il servizio di assistenza e accompagnamento 1/20 durante il soggiorno e gli spostamenti. Inoltre il servizio di assistenza si richiede anche nelle fasi di viaggio di andata e ritorno e deve essere fornito mediante l’utilizzo di personale della società, qualora il trasporto non venga effettuato a mezzo aereo o laddove l’età del partecipante sia inferiore a quella per la quale la normativa vigente non imponga l’obbligo di accompagnamento.

DOMANDA: E’ possibile partecipare ad un tipo di soggiorno itinerante, rientrante nella categoria sport + lingua straniera a scelta dei ragazzi?

R: No, non sono ammessi soggiorni itineranti.

DOMANDA: Mio figlio vorrebbe partecipare al concorso e fruire del soggiorno studio in Canada. E’ possibile?

R.: Sì, il Bando prevede la possibilità di fruire di soggiorni studio all’estero anche in paesi extra Europei.

DOMANDA: E’ possibile che il soggiorno studio termini il 4 settembre 2019?

R.: Si, i Bandi Estate INPSieme 2019 prevedono che il soggiorno studio si svolga nei mesi di giugno, luglio e agosto 2019 con rientro entro il 6 settembre 2019.

DOMANDA: Ho presentato domanda per il bando Estate INPSieme in Italia 2019 per mia figlia e ho scelto come 1^ opzione 8 giorni/7notti e come 2^ opzione 15 giorni/14 notti. In graduatoria però mia figlia è presente solo nella 1^ scelta come perdente. Perché non è presente anche nella graduatoria della 2^ scelta? Lo scorrimento della graduatoria sarà effettuato per entrambe le opzioni?

R.: Il Bando prevede che il partecipante che abbia optato, relativamente alla durata, per entrambe le tipologie di soggiorno, viene collocato nella graduatoria riferita ai soggiorno di 1^ opzione se ammesso al beneficio. Se non è ammesso, la procedura verifica se nella 2^ opzione si possa collocare in posizione utile. Qualora anche in questa graduatoria il partecipante non è ammesso, lo stesso viene collocato esclusivamente e definitivamente nella graduatoria dei soggiorni di durata pari a quella indicata nella 1^opzione e solo in questa graduatoria può concorrere nell’eventuale scorrimento dei posti.

DOMANDA: Quali sono le società fornitrici del soggiorno accreditate da Inps?

R.: Non ci sono società fornitrici di soggiorni vacanze accreditate da Inps, né esiste un albo fornitori di tali soggetti fornito dall’Istituto. Agli ammessi al beneficio viene offerto un contributo a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno estivo, previo il rispetto di quanto disposto dal Bando. Gli utenti devono quindi rivolgersi al libero mercato e alle agenzie specializzate per scegliere il soggiorno studio più idoneo per i loro figli e stipulare un contratto privato.

DOMANDA: E’ possibile che la camera dove dormirà mio figlio abbia almeno 6 letti?

R.: No, il bando contempla solo la possibilità di camere fino a massimo di 4 persone.

DOMANDA: Mia figlia frequenta la seconda superiore ed intende partecipare alla vacanza studio a Edimburgo proposta e organizzata direttamente con un fornitore inglese. Tale fornitore rientrerebbe quindi nei casi previsti ai comma 3 e 6 dell’art. 8 ma non credo possa avere il codice fiscale italiano imposto al Art. 8 comma 1 b. Come potrò fare per compilare il modulo on line di cui al comma 1b Art. 8 al campo codice fiscale? Il contratto a firma del fornitore da caricare in procedura di cui al comma 1a Art.8 sarà in lingua inglese, può andare bene?

R.: Qualora il fornitore estero non sia in possesso di un codice fiscale o partita IVA deve essere inserito in procedura, nel modulo on line, il codice fiscale del legale rappresentate del soggetto fornitore. Dovrà essere inoltre allegata in procedura la delegazione di pagamento prevista dal bando. Inoltre saranno allegati nella sezione dedicata al Bando, fac-simili del contratto, della dichiarazione sostitutiva e della dichiarazione di tracciabilità dei flussi che le società fornitrici dovranno compilare e trasmettere all’indirizzo: [email protected].

DOMANDA: Ho presentato domanda di partecipazione sia per Estate INPSieme 2019 che per Corso di lingue all’estero 2019 in favore di mia figlia Nel caso in cui fosse ammessa al beneficio in entrambe i concorsi, cosa devo fare?

R.: Deve accettare il contributo nel bando scelto, con le modalità descritte all’art. 8 dei rispettivi bandi; tale accettazione comporterà automaticamente la rinuncia irrevocabile al beneficio dell’altro bando.

DOMANDA: BANDO CORSO DI LINGUE ALL’ESTERO. Mio figlio compie 16 a luglio. Posso presentare ugualmente domanda

R.: No, i 16 anni devono essere compiuti entro il 30 giugno 2019.

DOMANDA: BANDO CORSO DI LINGUE ALL’ESTERO. Mia figlia 17 anni, ha conseguito una certificazione B1 rilasciata da una scuola. Può partecipare al concorso?

R.: Potrà partecipare se la certificazione di conoscenza della lingua straniera, oggetto del corso, è stata rilasciata dai competenti Enti certificatori riconosciuti dal MIUR , entro il 30 giugno 2019.

DOMANDA: BANDO CORSO DI LINGUE ALL’ESTERO. Come posso verificare che la certificazione di cui è in possesso mia figlia sia stata rilasciata da un ente certificatore riconosciuto da MIUR?

R: Sul sito del MIUR è disponibile l’elenco degli enti certificatori riconosciuti da tale Ministero.

DOMANDA: BANDO CORSO DI LINGUE ALL’ESTERO. Mia figlia 17 anni, che ha appena conseguito la certificazione C1 Cambridge, ha i requisiti per partecipare al nuovo bando per le certificazioni linguistiche, l’esame di C2 deve farlo in Italia o può farlo al termine del corso presso la scuola?

R.: Nel Bando si chiede che, successivamente alla conclusione del corso, sia caricato in procedura, a pena di restituzione dell’acconto e decadenza dal beneficio, l’attestato riportante l’esito dell’esame relativo alla certificazione oppure l’attestato di aver svolto l’esame. L’esame, correlato necessariamente alla partecipazione al corso di lingua svolto nell’ambito del concorso, rilasciato dai competenti Enti certificatori, potrà essere sostenuto al termine del corso stesso nel paese straniero in cui si è frequentato il corso, ovvero in Italia, entro il 20 dicembre 2019.

DOMANDA: Nell’ambito del concorso Corso di lingue all’estero 2019 è possibile che il corso termini il 4 settembre 2019?

R.: Si, il bando Corso di lingue all’Estero 2019 prevede che il periodo di svolgimento del corso sia compreso tra il mesi di giugno fino al 6 settembre 2019

DOMANDA: BANDO CORSO DI LINGUE ALL’ESTERO. All’art. 10, comma 5 punto b) del Bando viene richiesto di inserire l’attestato dell’esito dell’esame oppure l’attestato di avere svolto l’esame, riservandosi di produrre la certificazione con l’esito in un secondo momento, entro il 17 febbraio. Sarà revocato il beneficio se la certificazione non viene ottenuta?

R.: No, è necessario allegare l’attestato di aver sostenuto l’esame entro il 23 dicembre 2019 ma il beneficio non decade se non si ottiene la certificazione. Non sarà chiaramente erogato il contributo aggiuntivo di € 200,00.