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Faq sui permessi diritto allo studio 150 ore

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D. Quale legge garantisce la possibilità di usufruire del diritto allo studio?

R. Il diritto allo studio, come tutti gli altri diritti costituzionalmente garantiti, trova la sua legittimazione nell’art. 3 del D.P.R. 395/1988 ripreso dal CCNL del 2007 che sancisce il diritto a usufruire dei permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

D. Nell’ambito scolastico chi può usufruire del permesso per il diritto allo studio?
R. Può usufruire del permesso per il diritto allo studio tutto il personale della scuola, compreso quello con contratto a tempo determinato purché abbia un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30/6/2022) ovvero fino al termine dell’anno scolastico (31/8/2022).


D. Le 150 ore previste per il diritto allo studio vanno usufruite durante l’anno scolastico di riferimento?
R. No. Le 150 ore vanno usufruite dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


D. Possono essere usufruite da tutto il personale che ne fa richiesta?
R. No. La normativa prevede che i beneficiari di tale diritto sia pari al 3 % delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno scolastico.


D. E’ possibile ampliare la percentuale dei fruitori riducendo le 150 ore individuali?
R) No. La norma pone il vincolo sulla percentuale dei beneficiari e non sulle ore di permesso.


D. Il personale può chiedere un numero inferiore di ore rispetto alle 150 ore previste?
R. Si. Il limite del 3%, infatti, va riferito al personale e non alle ore di permesso, che possono essere richieste e concesse anche in misura inferiore alle 150 ore.


D. Per quali motivi è prevista la fruizione delle 150 ore?
R. I permessi per il diritto allo studio sono finalizzati alla possibilità di frequentare dei corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi:
• universitari,
• post-universitari,
• di scuole d’istruzione secondaria
• di qualificazione professionale, presso istituzioni statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.


D. Da chi sono definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio?
R. i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, nell’ambito della normativa di riferimento, sono definiti nella contrattazione integrativa, presso ciascuna direzione regionale.


D. Entro quando si presenta la domanda per usufruire delle 150 ore per il diritto allo studio?
R. Di norma il termine ultimo è 15 novembre di ogni anno per presentare domanda per l’anno solare successivo. Tuttavia, alcuni Uffici scolastici potrebbero stabilire termini differenti. Per questo è consigliabile consultare il sito dell’USR competente, che spesso pubblica anche il modello di domanda che è necessario utilizzare.


D. Nelle 150 ore di permesso per il diritto allo studio va calcolato anche il tempo necessario per raggiungere la sede delle lezioni?
R In base alla normativa vigente, dovrebbe essere incluso, nel monte ore dei permessi studio, il tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede delle lezioni che in ogni caso vanno conteggiate nelle 150 ore.


D. per quali motivi si può usufruire delle 150 ore?
R. Le 150 ore per il diritto allo studio possono essere usufruite solo per frequentare corsi finalizzati ad acquisire un nuovo titolo di studio o una specializzazione o un’abilitazione, ma non per starsene a casa a studiare. a tal proposito, come riferisce l’ARAN, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (sentenza n. 10344 del 22 aprile 2008), afferma che i permessi per il diritto allo studio possono essere utilizzati “soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola contrattuale in orari coincidenti con quelli di servizio e non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per le altre attività complementari”.