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Ferie d’ufficio per i precari durante il ponte di Ognissanti?

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Molte scuole che hanno in organico, supplenti brevi o annuali ma con contratto fino alla fine delle lezioni o fino al termine della attività didattiche, cioè al 30 giugno 2014, si starebbero preparando a metterli in ferie d’ufficio per il ponte di Ognissanti. Questa è la prima tappa delle ferie forzose, che vedranno repliche più consistenti durante le vacanze di Natale e Pasqua.
Si tratta di un trattamento specifico, riservato unicamente al personale a tempo determinato, che non può fruire nei mesi di luglio e agosto delle ferie maturate, in quanto il loro contratto scade entro il 30 giugno.
Qual è la norma che, attualmente, regola le ferie del personale precario della scuola che termina le sue prestazioni lavorative entro il 30 giugno 2014?
Si applica, inderogabilmente e senza dubbi interpretativi, il comma 55 dell’art.1 della legge n. 228/2012. Cosa afferma questo comma 55? In questo comma è scritto specificatamente che all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Inoltre il successivo comma, cioè il 56, prevede chiaramente che le clausole contrattuali contrastanti i commi 54 e 55, relativi alle modalità di fruizione delle ferie dei precari, sono disapplicate dal 1º settembre 2013. Per quanto scritto nel comma 56 si rende evidente che le ferie dei precari riferite all’anno scolastico 2013-2014, non saranno più definite, come è accaduto fino ad oggi, dall’art.19 del CCNL scuola 2006-2009, ma verrà applicato il comma 55 della legge 228/2012. Bisogna ricordare, per un dovere di cronaca legislativa, che il divieto di monetizzazione delle ferie era nato frettolosamente con scopi di fare cassa, con l’entrata in vigore dell’articolo 5 del decreto legge n. 95/2012, che aveva introdotto integralmente il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutti i dipendenti pubblici. Successivamente questo art.5 della spending review 2013 è stato addolcito con il su citato comma 55 dell’art.1 della legge 228/2012. Ecco che molti dirigenti scolastici, con l’avvicinarsi del “ponte dei morti”, pensano, per ottemperare alla legge, di mettere in ferie d’ufficio per il sabato 2 novembre, il personale precario, visto che è il primo giorno in cui i calendari scolastici regionali hanno previsto la sospensione delle lezioni. Si replica durante le vacanze natalizie, quelle pasquali ed infine per il ponte del 26 aprile.
Nell’applicazione di queste ferie d’ufficio, che ricordiamolo sono imposte per legge, resta un dubbio. Mentre durante le vacanze natalizie, fatta eccezione per le giornate di festa, la scuola resta effettivamente aperta dal punto di vista amministrativo, durante i ponti del 2 novembre e del 24 aprile, molte scuole rimarranno totalmente chiuse.
Ecco il dubbio: “E’ legittimo mettere in ferie d’ufficio durante una giornata in cui la scuola è chiusa e quindi non ci potrebbe essere alcuna attività collegiale o di formazione?”.
Ci piacerebbe avere una risposta a questa domanda, visto che molti dirigenti starebbero per mettere coattamente in ferie dei docenti precari