Una docente che a fine anno scolastico di trova in gravidanza a rischio fino a settembre,e che poi entrerà in astensione obbligatoria fino a febbraio 2027, ci chiede: “come devo procedere per non perdere i giorni di ferie che mi spettano, considerando che rientrerò dalla maternità, se tutto va bene, a febbraio 2027? Il dirigente scolastico può negare la fruzione dei giorni di ferie maturate nel 2025/2026 al rientro in servizio dalla maternità?“.
Ritenuto che il diritto alle ferie costituisce, per principio costituzionale, un diritto irrinunciabile per il lavoratore, qualora il lavoratore non abbia fruito delle ferie maturate per una causa indipendente dalla sua volontà, le stesse potranno essere fruite anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13, comma 10 del CCNL scuola 2006/2009.
Il diritto alle ferie è un principio fondamentale sancito dall’articolo 36 della Costituzione italiana, che garantisce a ogni lavoratore il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite. Questo diritto è irrinunciabile, in quanto concepito primariamente per tutelare la salute psico-fisica della persona.
In ragione di quanto suddetto, possiamo specificare che, anche se l’art.13, comma 10 del CCNL scuola 2006/2009 pone il limite temporale di aprile per la fruizione delle ferie del personale ata, per i docenti si considera la possibilità della fruizione nell’intero anno scolastico successivo. Possiamo affermare, anche per chiari orientamenti ARAN, che sia ata che docenti possono fruirle nei periodi di sospensione delle attività didattiche dell’intero anno successivo.
La docente che si trova in gravidanza a rischio nei mesi di giugno, luglio e agosto del 2025/2026 e anche nel mese di settembre 2026/2027 e che poi entra in astensione obbligatoria fino a febbraio 2027, potrà tranquillamente fruire del suo diritto irrinunciabile di godere delle ferie maturate nell’anno scolastico 2025/2026. Tali gironate di ferie potranno essere fruite dal momento del rientro in servizio e fino al 31 agosto 2027 nelle giornate di sospensione delle attività didattiche e comunque entro l’anno scoalstico 2026/2027. La docente quindi potrà fare il conteggio delle ferie dovute per l’anno 2025/2026 e presentare un’istanza al dirigente scolastico dell’impossibilità della fruizione delle ferie nell’anno scolastico corrente, specificando che andrà a fruire, ai sensi dell’art.13, comma 10 del CCNL scuola 2006/2009, nei periodi di sospensione delle attività didattiche dell’anno scolastico successivo, ma ovviamente successivi al rientro in servizio dalla maternità obbligatoria,