
La questione del pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie per i docenti precari ha innescato un contenzioso in crescita esponenziale.
Com’è noto, secondo il Ministero, tali docenti non avrebbero diritto al pagamento delle ferie perché avrebbero “già troppe vacanze”.
Lo stratagemma escogitato finora è stato quello di considerarli in ferie – a loro insaputa e in via retroattiva- durante i giorni in cui non si sono tenute le lezioni.
L’attività didattica non si esaurisce con le ore di lezione.
Eppure al Ministero sanno bene che l’attività dei docenti non si limita certamente alle ore di lezione. Il CCNL indica in modo puntuale le attività di insegnamento e le attività “funzionali all’insegnamento”, quali preparazione delle lezioni, correzione dei compiti, formazione, aggiornamento, partecipazione alle attività degli organi collegiali per almeno 80 ore, oltre ai rapporti con le famiglie, gli scrutini e la preparazione degli esami.
Una regola vale solo per i precari
Oltre tutto, i docenti di ruolo fruiscono delle ferie durante i mesi estivi e non certo durante le vacanze di Pasqua e Natale, durante le quali, con ogni probabilità, sono impegnati, come i colleghi non di ruolo, a correggere pacchi di compiti e quaderni dei propri allievi.
La giurisprudenza della Corte Europea
La Corte di Giustizia,grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C- 569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), ha ritenutonon conforme al diritto dell’Unione una normativa nazionale che, per il lavoratore che non abbia potuto fruire delle ferie retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, preveda l’automatica perdita di tali giorni di ferie retribuite e del correlato diritto all’indennità finanziaria in difetto di una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto alle ferie come un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore.
“Il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite, quindi, deve effettivamente aver avuto la possibilità di esercitare questo diritto”, precisando che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Il contenzioso di fronte ai Giudici del Lavoro
La vertenza è ormai approdata in quasi tutti i Tribunali del Paese, che con qualche rara eccezione stanno riconoscendo le ragioni dei docenti precari.
Di particolare rilevanza – per l’autorevolezza delle Corti- appaiono le sentenze con le quali la Corte d’Appello di Torino (n. 24/2025), la Corte d’Appello di Milano (n. 346/2025) e la Corte d’Appello di Palermo (n. 554/2025) hanno confermato il diritto alla monetizzazione delle ferie per i docenti precari.
Chi sono i docenti interessati?
Tutti i docenti con contratto al 30 giugno (e in molti casi anche fino al termine delle lezioni) a partire dall’anno scolastico 2015/16, in quanto in materia di ferie la prescrizione è decennale.
Ciò significa che l’indennità potrà essere richiesta anche dai docenti attualmente in ruolo che abbiano lavorato con contratto al 30 giugno negli anni considerati.
Anche l’importo dell’indennità non è affatto trascurabile, trattandosi di almeno 1500 euro per ogni annualità.



