
Sarebbero in arrivo chiarimenti (anche se evidentemente tardivi) circa un obbligo che nei giorni scorsi ha allarmato non poco le segreterie scolastiche: la trasmissione del piano annuale dei flussi di cassa, con scadenza 28 febbraio.
Vediamo di cosa si tratta.
La normativa di riferimento
Il Decreto-Legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”, all’art. 6 Disposizioni in materia di PNRR ha così previsto:
1. Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Nell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono ricompresi anche “gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative”.
I modelli della Ragioneria Generale dello Stato
Successivamente, la Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso i suddetti modelli con determina n. 46 del 14 febbraio 2025. Tali modelli sembrano tuttavia poco applicabili alle istituzioni scolastiche.
E infatti da qui sono sorti i primi dubbi: l’adempimento riguarda anche le scuole oppure le istituzioni scolastiche sono escluse?
La posizione della FLC CGIL
“Il regolamento di contabilità delle scuole – scrive il Sindacato – prevede un piano dei conti specifico e diverso da quello previsto per le Pubbliche Amministrazioni e attribuisce al MIM il compito di provvedere all’armonizzazione dei sistemi. Le scuole pertanto non sono soggette agli adempimenti previsti dalla determina della Ragioneria Generale dello Stato n. 44 del 14 febbraio 2025”.
Sulla base di queste considerazioni, la FLC CGIL ha sollecitato il Ministero a fornire al più presto alle scuole i necessari chiarimenti.
Cosa dice l’ANP
Anche l’ANP è intervenuta sulla questione, ritenendo la determina della RGS “inapplicabile alle istituzioni scolastiche che, infatti, sono escluse dall’apposito elenco delle amministrazioni pubbliche di cui al conto economico consolidato redatto annualmente dall’ISTAT, a differenza dei Ministeri e di enti come l’INPS e l’INAIL”.
Anche in questo caso l’Associazione Nazionale Presidi richiama la specificità della contabilità delle scuole, regolata dalla disciplina di cui al D.I. 28 agosto 2018, n. 129.
Inoltre, l’ANP rileva che non è chiarito neanche attraverso quale piattaforma telematica debba essere effettuata la trasmissione del piano.
“L’ANP, dato l’incerto quadro normativo, ha già chiesto urgenti chiarimenti al Ministero che, a quanto ci risulta, dovrebbero essere pubblicati a breve. In ogni caso, non può e non deve accadere che una misura dagli scopi del tutto condivisibili, quali la riduzione dei tempi di pagamento e la risoluzione dei casi di crisi di liquidità, comporti per i colleghi un ulteriore aggravio di compiti e responsabilità che hanno già superato, da tempo, il limite della sostenibilità”.
L’Associazione conclude che ad ogni modo la tardiva elaborazione del piano dei flussi di cassa non integra alcun illecito.
Il parere dell’Anquap
Più possibilista l’Anquap, secondo la quale l’obbligo di redazione dei flussi di cassa coinvolge anche le scuole, essendo ricomprese nell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L’Associazione solleva tuttavia dei dubbi. Infatti, la determina RGS “al punto 1 si focalizza sugli Enti Territoriali ed Enti non territoriali (tra i quali non rientrano sicuramente le II.SS.)” e “al punto 2 cita le Amministrazioni centrali dello stato per le quali trova applicazione la disciplina del piano finanziario dei pagamenti di cui alla legge 196/2009 che viene applicata, come evidenziato, alle amministrazioni centrali. Nessun cenno al D.I. 129/2018 che riguarda esclusivamente le II.SS”.
Posto che, secondo Anquap, l’obbligo per le scuole c’è, alcuni aspetti non sono chiari:
- L’allegato 3 è quello giusto per le II.SS.?
- Se sì, una volta compilato, quale è lo strumento per trasmettere i dati al MIM e MEF per la verifica della composizione della cassa?
L’Associazione dei DSGA conclude che “appare evidente che ci dovranno essere ulteriori delucidazioni che sembra stiano arrivando dalla Ragioneria Generale dello Stato o MIM”. E in ultimo sottolinea che “la data del 28 febbraio non è perentoria e non sono previste sanzioni in caso di mancato adempimento”.