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Formazione delle commissioni degli esami di stato

Redazione

Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale n. 4 dell’8 gennaio 2008, relativo all’individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta e di quelle assegnate ai commissari esterni, in ragione della specifica organizzazione delle cattedre, la commissione di esame è nel numero pari immediatamente inferiore.

 
In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.
Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.
Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.

Per visionare la circolare n. 20 del 4 febbraio 2008, con i relativi 12 allegati, consulta il box “Approfondimenti”.

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