Le lezioni dell’anno scolastico 2025/26 sono terminate, si sono svolti gli scrutini e a breve saranno pubbliche le valutazioni assegnate ad ogni studente, materia per materia. E circa in 400 mila, poco meno del 20 per cento, scopriranno di dovere studiare anche d’estate, perché il Consiglio di classe ha assegnato loro tra uno e tre debiti formativi. Ad ognuno di questi studenti saranno anche indicati i contenuti che dovranno approfondire e che verranno loro richiesti in occasione degli esami di “riparazione”: prove da svolgere, per legge, salvo deroghe motivate, entro il 31 agosto prossimo. Ma chi seguirà questi giovani? Chi impartirà loro le lezioni per trasformare la verifica estiva in un passaggio diretto verso la promozione all’anno successivo? Diciamo subito che le scuole hanno facoltà di organizzare dei corsi, del tutto gratuiti, aperti a gruppi di studenti: si tratta dei cosiddetti “sportelli didattici”, tenuti quasi sempre da insegnanti dello stesso istituto ma anche, in certi casi, da esterni o da cooperative composte da personale specializzato. Invece, non potranno organizzare lezioni private agli studenti gli insegnanti della loro classe. E nemmeno quelli dello stesso istituto, aprendo un grande dibattito in merito.
Il divieto è contenuto, più o meno esplicitamente, dal DPR n. 3/1957, dal D.Lgs. n. 165/2001 e dal D.Lgs. n. 297/1994. In particolare, nell’articolo 508 del Testo Unico della scuola del 1994, il decreto legislativo 297, che impone l’incompatibilità spiegando che “al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto”; che “il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza”.
Inoltre, la domanda da fare al proprio ds non è proprio una formalità: sempre il Testo Unico prevede, infatti, che “ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto”.
Infine, vale la pena ricordare che i compensi ricevuti dai docenti per le cosiddette “ripetizioni” dovrebbero essere denunciati e collocati all’interno della dichiarazione dei redditi per l’Irpef. In caso contrario si parlerebbe di pagamenti in nero, perseguibili in caso di controlli.
Anche se, come previsto dall’10, comma 20 del Decreto del presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre del 1972, le lezioni private sono collocate nell’elenco nazionale delle prestazioni presenti al comma 20 in cui non è previsto il pagamento dell’Iva.