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Formazione iniziale e accesso all’insegnamento

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Per l’accesso all’insegnamento nei percorsi di istruzione e formazione professionale, le regioni possono avvalersi anche del canale formativo di cui al presente decreto legislativo, in connessione con apposite procedure concorsuali disciplinate dai rispettivi ordinamenti.“. Questo è quanto recita il comma 5 dell’art. 2 dello Schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio 2005 e ora stralciato, in data 3 agosto, considerata l’impossibilità di raggiungere un’intesa fra le parti su tale articolo.
Ora il testo del decreto legislativo modificato sarà inviato alle Commissioni parlamentri per il prescritto parere.