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Formazione obbligatoria, la decisione spetta al Collegio e non al DS

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Capita troppo spesso di ricevere delle segnalazioni da parte di docenti che ci dicono che alcuni dirigenti scolastici impongono, come obbligatori, corsi di formazione di almeno 25 ore.

NORMATIVA SULLA FORMAZIONE DEI DOCENTI

Dopo la firma dell’ipotesi di CCNL scuola 2016/2018 del 9 febbraio 2018, si è potuto constatare che non è stata introdotta nessuna norma contrattuale di obbligatorietà della formazione dei docenti, tanto più non esiste nemmeno la possibilità di imporre, da parte dell’Amministrazione, monte ore annui o numero di crediti formativi di formazione obbligatoria.

Abbiamo più volte specificato che la formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015 non ha vincoli di ore annuali. Abbiamo anche detto che, ai sensi del su citato comma 124, la formazione obbligatoria deve essere svolta durante il servizio dei docenti. Questo significa che l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente. Si ricorda che il servizio dei docenti è ancora regolato dall’art.29 del CCNL scuola, dove le ore di impegno del docente sono quelle di lezione, dalle 25 ore per l’infanzia alle 22 +2 alla primaria, alle 18 della secondaria, oppure le 40 + 40 ore di attività collegiali. È necessario specificare che l’obbligo imposto ai docenti a frequentare la formazione fuori dal perimetro dell’art.29, andrebbe a contrastare proprio con il comma 124 della legge 107/2015. È importante chiarire che la formazione degli insegnanti diventa obbligatoria qualora sia il Collegio dei docenti a richiederla e a votarla. In buona sostanza la normativa vigente che regola la formazione dei docenti, è principalmente il CCNL scuola 2006/2009, che è stato prorogato per quanto riguarda la formazione dei docenti dal comma 10 dell’art.1 dell’ipotesi di CCNL scuola 2016/2018.  Nel contratto collettivo nazionale della scuola al comma 1 art.66 è scritto che in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

Per cui tutte quelle circolari interne pubblicate dal Ds in cui si obbliga il personale docente a seguire i corsi di aggiornamento, ai sensi del comma 124 della legge 107 che li rende obbligatori, dove tra l’altro vengono introdotti fantomatici monte orari, sono da considerarsi illegittimi. Mentre se ai sensi del comma 1 art.66 del CCNL scuola il Collegio delibera un corso di formazione, questa delibera, in combinato con il comma 124 della legge 107/2015, farà diventare il corso di formazione obbligatorio.