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Gestione di un caso Covid a scuola. L’elenco dei compiti del dirigente scolastico

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Il recente Dossier della Camera che accompagna la discussione in Parlamento sul Dl 1/2022 in vista della conversione in legge, chiarisce anche le modalità di gestione dei casi Covid nelle scuole, precisando le indicazioni già in vigore e le novità introdotte dall’ultimo decreto.

Compiti del Ddp

Il dossier ribadisce che in presenza di un caso positivo in ambito
scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell’ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, ovvero:

  • isolamento dei casi,
  • quarantena dei contatti
  • tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.

Compiti del dirigente scolastico

Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, l’Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario.

Il dirigente scolastico, o un suo delegato:

• informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
• individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;
• sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i
«contatti scolastici»;
• trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate
preventivamente predisposte dal DdP;
• segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.

Chi sono i contatti scolastici?

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:

• i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i
servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia;
• i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e
secondaria);
• il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto
attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso
positivo.

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Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).

Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento dell’autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire.

La novità del decreto 1/2022

La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a sorveglianza con testing.

Il dossier chiarisce che le tempistiche per l’effettuazione dei test diagnostici sono predisposte dal DdP:

se il risultato è negativo i soggetti possono rientrare a scuola; se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il MMG/PLS. Il DdP informa tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19 in caso di ulteriori casi positivi.

Il dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

Rientro a scuola dei soggetti che sono stati positivi o in quarantena

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto che la responsabilità di questa disposizione sia delle autorità sanitarie:

• il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing
può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata
dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
in merito all’effettuazione del
tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito
ad una comunicazione da parte del DdP;
• le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena
sono verificate da parte dei DdP in applicazione della Circolare del
Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure
differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test
diagnostico
; tali dati non sono nella disponibilità della scuola e quindi
non vanno trattati.