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Gestione in Spt dei congedi per assistenza al soggetto disabile

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Il congedo per l’assistenza di soggetto portatore di handicap grave, disciplinato dall’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, prevede il diritto per il richiedente di percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con la contribuzione figurativa per il periodo medesimo.
Tale periodo non è utile ai fini della maturazione della tredicesima e del TFR, ma comunque l’ultimo stipendio, cui l’indennità è commisurata, deve comprendere anche il rateo di tredicesima, trattandosi di retribuzione differita.
La precisazione, già contenuta nella circolare MEF n. 487 del 25 febbraio 2005, è ora richiamata dallo stesso Ministero con messaggio n. 44 del 1° marzo 2012, indirizzato agli utenti Spt e contenente alcuni chiarimenti per la corretta gestione di questo congedo e l’esatta attribuzione del codice di riferimento.
In particolare, la Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione evidenzia come le novità introdotte in materia dal recente d.lgs. n. 119/2011 non vadano a modificare le modalità di calcolo dell’indennità spettante che riguardano SPT, e pertanto il periodo di congedo continua a non rilevare ai fini della maturazione della tredicesima mensilità e del TFR.
Il MEF segnala anche un’anomalia nell’utilizzo dei codici di assenza: infatti, è stato verificato un uso non più adeguato del codice 039, in quanto un numero notevole di amministrazioni lo preferiscono al codice 038 anche per segnalare periodi di congedo molto lunghi, venendo così meno l’osservanza delle disposizioni normative in merito alle modalità di calcolo dell’indennità spettante. 
Per omogeneità, dunque, dal 1° aprile 2012 gli uffici dovranno seguire le seguenti istruzioni operative:
                                  il codice 038 – L388 8/03/2000-SOLO INDENNITA’ rimane il solo codice utile per la segnalazione delle assenze per congedo parentale per assistenza a soggetti portatori di handicap;
                                  il codice 039 – L388 8/03/2000-SENZA EFF.EC. non è utilizzabile per periodi di assenza successivi al 31 marzo 2012. Qualora siano già presenti segnalazioni riferite a tali periodi sarà necessario intervenire modificando il codice in 038. Con successivo messaggio di posta elettronica dalla casella Uff. 5 DCSII DAG sarà trasmesso l’elenco del personale interessato a tale regolarizzazione.
Infine, una novità in arrivo per quanto riguarda il congedo per cure degli invalidi: è infatti in corso l’implementazione dei codici segnalabili dalla funzione “Posizioni di stato” in base a quanto previsto dall’art. 7, comma3, del D.lgs. 119/2011, relativo alla possibilità di fruizione di trenta giorni l’anno di congedo per cure degli invalidi, non rientrante nel periodo di comporto, con trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.