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Gestione separata, indennità di maternità per 5 mesi anche in caso di adozione

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Sulla G.U. n. n. 79 del 5 aprile 2016 è pubblicato il D.I. del 24 febbraio 2016, in materia di attribuzione dell’indennità di maternità alle collaboratrici iscritte alla Gestione separata.

Il decreto sostituisce integralmente l’art. 2 del D.I. 4 aprile 2002, prevedendo che ora, in caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS hanno diritto all’indennità di maternità per un periodo di cinque mesi.

Le modalità di fruizione sono quelle previste dall’art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità e paternità).

 

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Quindi, anche per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, così come per le dipendenti, in caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. In caso di adozione internazionale, il congedo può invece essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.

L’Ente autorizzato, che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione internazionale, dovrà certificare la data di ingresso del minore e l’avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell’adozione o di riconoscimento dell’affidamento preadottivo.

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