GPS 2026, cosa c\'è da sapere

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05.03.2026

GPS 2026/2028 : valutazione del servizio specifico

Nel predisporre la domanda per essere inseriti o per aggiornare il punteggio nelle GPS 2026/2028 e nelle correlate graduatorie d’istituto, particolare attenzione deve essere prestata alla varietà dei servizi prestati. Una corretta indicazione delle esperienze d’insegnamento consente infatti di ottenere il giusto punteggio previsto dalle tabelle ministeriali, evitando errori che potrebbero incidere sulla posizione in graduatoria.
Tra gli aspetti più rilevanti nella compilazione dell’istanza rientra la valutazione del servizio specifico, disciplinata dalle disposizioni contenute nell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026. Comprendere quali servizi sono effettivamente valutabili e con quali modalità rappresenta quindi un passaggio fondamentale per chi intende inserirsi o aggiornare il proprio punteggio nelle GPS.

Servizi specifici nelle GPS: quali sono valutabili

Per quanto riguarda le GPS 2026/2028, i titoli di servizio specifici valutabili nelle graduatorie provinciali per le supplenze, sia di prima che di seconda fascia, sono quelli prestati nella stessa classe di concorso oppure nella stessa tipologia di posto per cui si presenta la domanda. Questo significa che il servizio svolto deve essere direttamente collegato all’insegnamento richiesto in graduatoria. Resta fermo che i servizi specifici possono essere dichiarati una sola volta, evitando quindi duplicazioni nella stessa istanza.

Docenti già inseriti in GPS

Per i docenti già inseriti nelle GPS che presentano domanda di aggiornamento del punteggio, alcuni dati relativi ai servizi risultano già disponibili nel sistema informativo ministeriale. In merito a questo aspetto, la FAQ ministeriale n. 13 chiarisce che i servizi statali del personale docente ed educativo non di ruolo prestati nelle scuole del territorio italiano e gestiti dal Sistema Informativo dell’Istruzione sono stati precaricati nell’istanza. Tuttavia, tali servizi devono essere verificati, selezionati e completati dal docente interessato prima dell’invio della domanda.
La stessa FAQ precisa inoltre che nel sistema non sono presenti tutte le tipologie di servizio. Di conseguenza, spetta al docente controllare attentamente i dati inseriti nell’istanza e, se necessario, integrare manualmente eventuali servizi non riportati. Questa operazione è particolarmente importante per garantire la corretta valutazione del servizio nelle GPS, evitando di perdere punteggio per periodi di insegnamento non dichiarati.

Tabelle valutazione titoli di servizio

Le tabelle di valutazione dei titoli di servizio, allegate all’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, stabiliscono sia le tipologie di servizio riconosciute sia il punteggio attribuito per ciascun periodo d’insegnamento svolto. Sono valutabili i servizi prestati nelle scuole statali e paritarie, sia in Italia sia all’estero, oltre a quelli svolti nelle istituzioni professionali e nelle scuole militari, purché riconducibili alla specifica classe di concorso o alla tipologia di posto per cui si presenta la domanda.

Valutazione del Servizio specifico

Il servizio specifico è valutato 2 punti per ogni mese di servizio o frazione di almeno 16 giorni, fino a un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico, quando è prestato nelle seguenti situazioni:
Nella specifica classe di concorso per la quale si presenta la domanda;
Su posti di sostegno agli alunni con disabilità nel relativo grado di istruzione;
Nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo d’istruzione e formazione, accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso o alla tipologia di posto;
Nei progetti organizzati in collaborazione con le Regioni, che prevedono attività di carattere straordinario anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione, della durata di tre mesi prorogabili fino a otto;
Nei progetti finalizzati al contrasto della dispersione scolastica, organizzati sempre in collaborazione con le Regioni e della durata di tre mesi prorogabili fino a otto;
Nei percorsi d’istruzione dei Paesi esteri o nelle scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Stati, purché il servizio sia riconducibile alla specifica classe di concorso o tipologia di posto.

Valutazione del servizio non di ruolo

È inoltre valutato con 12 punti il servizio prestato con contratto a tempo determinato a partire dall’anno scolastico 1974/1975, purché svolto per almeno 180 giorni nell’anno scolastico. Lo stesso punteggio è attribuito anche nel caso in cui il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Servizio prestato prima del 2000

Il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, svolto nella specifica classe di concorso o tipologia di posto, è valutato 6 punti se prestato negli istituti d’istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, nella scuola primaria parificata oppure nella scuola dell’infanzia pareggiata.

Classi di concorso accorpate

Per quanto riguarda le classi di concorso accorpate, i servizi prestati prima dell’anno scolastico 2024/2025 sono valutati come servizi specifici distintamente sulle due classi di concorso. Come chiarito dalla FAQ ministeriale n. 20, tali servizi saranno considerati specifici solo se prestati sulla classe di concorso richiesta.
Diversamente, i servizi prestati a partire dall’anno scolastico 2024/2025 saranno valutati come servizi specifici per entrambe le classi di concorso accorpate.

Come indicare i servizi nelle classi di concorso accorpate

Per quanto riguarda la modalità di dichiarazione dei servizi nelle classi di concorso accorpate, il Ministero ha fornito indicazioni nella FAQ n. 21. In particolare, la classe di concorso del servizio da dichiarare deve riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui il servizio è stato effettivamente prestato, secondo la seguente distinzione:
• per i servizi prestati fino all’anno scolastico 2024/2025 compreso, deve essere indicato il codice alfanumerico previsto dal D.P.R. 19/2016;
• per i servizi prestati nell’anno scolastico 2025/2026, deve essere indicato il nuovo codice alfanumerico introdotto dal D.M. 255/2023, secondo la tabella ministeriale di riferimento.

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