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Prima ora - le notizie del 8 settembre

08.09.2026

Sostituzione del prof assente, il caso di una docente che viene dirottata in altre classi per supplire. È tutto molto illegittimo

Una docente di un Liceo ci scrive sulla questione delle sostituzioni dei docenti assenti, un problema che è comune in tutte le scuole e capita tutti i giorni. Per il corrente anno scolastico 2026/2027, ci dice la docente, è stata inviata una circolare, nella quale è scritto quanto segue a proposito delle assenze dei docenti:“…il responsabile di plesso provvede a sostituire il collega assente organizzando brevi sostituzioni con i docenti presenti a scuola, secondo le seguenti indicazioni (…)  – utilizzo ore di compresenza  (in caso di compresenza docente curricolare/sostegno, quest’ultimo resterà in servizio nella classe dove è presente l’alunno diversamente abile”. La docente ci chiede: “È legittimo questo provvedimento di sostituzione definito dalla circolare suddetta?”. Rispondiamo che è tutto molto illegittimo.

Sostituzioni dei docenti assenti

Prima di arrivare ad adottare provvedimenti che sono illegittimi e che possono avere solo il senso dell’extrema ratio e dell’eccezionalità, dobbiamo ricordare che è vigente l’art.478 del d.lgs.297/94, in cui è scritto: “Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici devono utilizzare personale di altri circoli viciniori, che sono indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell’ambito del medesimo distretto“. È importante ricordare anche l’art.131, comma 6 del d.lgs. 297/94 dove è disposto che al fine delle sostituzioni dei docenti assenti si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all’orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.

Le sostituzioni dei docenti assenti viene regolamentata dal Collegio die docenti con dei criteri specifici, ma sempre nel rispetto delle norme e delle leggi. Nei criteri scelti dal Collegio docenti non possono essere utilizzati i docenti di sostegno in presenza dell’alunno disabile, ma non può essere utilizzato per la sostituzione nemmeno il docente titolare della disciplina che ha come contitolare il docente di sostegno.

Il primo criterio che può essere utilizzato, anzi che dovrebbe essere utilizzato, è l’utilizzo di quei docenti che, essendoliberi dal proprio orario di lezione, devono recuperare le ore di permesso breve fruite nei due mesi precedenti. Il secondo criterio potrebbe essere quello dell’utilizzo dei docenti di potenziamento. fino ad un massimo di 10 giorni, ai sensi di quanto disposto dal comma 85, aggiornato con le sue successive modifiche, della legge 107/2015. Chiaramente il docente di potenziamento potrà essere utilizzato solo per le ore residue non contemplate all’interno del PTOF e senza ledere la sua attività didattica quantificata nel Piano dell’Offerta Formativa. Per sostituire il docente assente potrebbero essere utilizzate le cosiddette ore eccedenti a pagamento per sostituzione dei colleghi assenti. Tra i criteri potrebbe comparire anche l’utilizzo dei docenti in compresenza delle discipline di laboratorio, dove il docente della disciplina e l’insegnante tecnico pratico sono in classe in compresenza, allora in tal caso, anche se non è una pratica ortodossa, si potrebbe chiedere all’ITP di aiutare la scuola per supplire un docente assente. Matale pratica non può essere assolutamente fatta nella compresenza tra docente della disciplina e docente di sostegno.

Altre pratiche illegittime

Per porre riparo all’assenza dei docenti sono pratiche illegittime, quello di accorpare due classi o disperdere in più classi gruppi di studenti della classe in cui il docente è assente. Assegnare la classe ad un collaboratore scolastico o ad un assistente educativo. Assegnare la supplenza ad un docente di sostegno nonostante la presenza dello studente con disabilità è una pratica fortemente illegittima come per altro è illegittimo assengare la supplenza al docente curricolare lasciando così la classe intera al solo docente di sostegno.

Cosa fare davanti a una pratica illegittima

In caso di supplenza ritenuta illegittima, la prima cosa da fare è quella di chiedere ordine di servizio scritto e poi fare un atto di rimostranza ai sensi dell’articolo 17 del DPR n. 3 del 10 gennaio 1957 e richiamato anche nell’art.146 del CCNL scuola 2006/2009 dove si pongono dei limiti verso gli ordini di servizio illegittimi disposti dal superiore gerarchico.

Il caso della docente dirottata in altre classi

È grave, per non dire gravissimo, il casoo della docente curricolare con 18 ore di lezione settimanale di una cattedra di un Liceo, che viene dirottata con frequenza quasi settimanale a fare supplenza in altre classi dove il docente è assente. La docente curricolare va a fare supplenza e la sua classe resta al docente di sostegno che cura l’alunno disabile e l’intera classe. Questo modo di sostituire i docenti assenti è del tutto illegittimo e arreca grave danno alla programmazione della docente curricolare, genera eccessive responsabilità di controllo della classe al docente di sostegno e limita il diritto allo studio degli studenti. Inoltre la docente curricolare ha il diritto e anche il dovere di svolgere il suo servizio senza che questo debba essere frequntemente interrotto da disposizioni illegittime e lesive anche della dignità professionale della docente.

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