I docenti che a partire dall’1 settembre 2024 sono stati trasferiti d’ufficio in una nuova scuola, perché perdenti posto nella scuola di precedente titolarità, sia che abbiano condizionato o meno la domanda al rientro nella scuola di precedente titolarità, dovranno essere inseriti a pettine nelle graduatorie interne di Istituto della nuova scuola di titolarità. Se poi la domanda è stata presentata con la condizione di rientro nella scuola di precedente titolarità, qualora si avvalgano della precedenza per il suddetto rientro in fase di mobilità 2025/2026, potranno fruire anche del punteggio della continuità del servizio di tutti gli anni di servizio prestati senza soluzione di continuità nella scuola di precedente titolarità.
Per quanto riguarda la sucola dell’infanzia e primaria, come era già previsto dall’art.19, comma 7, del CCNI mobilità 2019-2022 e che sicuramente sarà replicato nel CCNI mobilità 2025/2028, per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
Il punto 2 dell’art.19, comma 7, del CCNI mobilità 2019-2022, anche questa norma rimarrà invariata specifica che i docenti trasferiti in una data scuola dal precedente primo settembre, nel caso specifico dall’1 settembre 2024, per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse, entrano nella graduatoria a pettine e nella maniera più assoluta vengono relagati in coda alla graduatoria come avviene invece per i docenti del punto 1 del medesimo art.19, comma 7.
Anche se il docente trasferito a domanda condizionata, non dovesse sfrutttare la precedenza per rientrare, con la mobilità 2025/2026, nella scuola di precedente titolarità, deve comunque restare collocatoa a pettine nella graduatoria di Istituto con il suo punteggio e il diritto ddi essere graduata nella giusta posizione.
Le norme suddette, valdide per la scuola dell’infanzia e primaria, sono valide anche per la scuola secondaria di I e II grado, in modo del tutto identico. Infatti verrà confermata la norma già prevista dal CCNI mobilità 2019-2022 all’art.21 comma 11 che specifica l’inserimento a pettine nelle graduatorie interne di Istituto per i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizonata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse, e che hanno avuta assegnata la nuova scuola di titolarità a partire dall’1 settembre 2024.