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Graduatorie ad esaurimento: il Miur depenna, il giudice reinserisce

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Con Ordinanza ex art.700, il Tribunale di Salerno, ha reinserito nelle graduatorie ad esaurimento un docente che era stato illegittimamente cancellato in via definitiva. Orbene il ricorrente, in quanto iscritto al corso di laurea in scienze della formazione primaria risultava già inserito nelle GAE, fino all’anno 2011, di seguito non era stato informato della necessità di presentare domanda di aggiornamento e pertanto l’Ufficio Scolastico aveva provveduto ai sensi del d.m. del 2009 e del d.m. del 2014 alla sua cancellazione.

Il Giudice del Lavoro ha rilevato che legge n. l43\04 nel disporre che dall’a.s. 2005\06 la mancata presentazione della domanda diretta alla permanenza nella relativa graduatoria comporta la cancellazione del docente dalla stessa per gli anni successivi ha, tuttavia, fatto salva la presentazione della domanda per il reinserimento nella graduatoria “con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”. Pertanto, nella perdurante vigenza della disposizione legislativa non può che disapplicarsi il d.m. nella parte in cui, risulta in contrasto con tale norma di legge.

Nell’ordinanza si affronta anche la problematica attinente alla giurisdizione, in relazione alla quale è stato sottolineato che nelle questioni attinenti alla corretta formazione della c.d. graduatorie permanenti c.d. ad esaurimento non viene in evidenza alcuna procedura concorsuale bensì la legittimità delle determinazioni della p.a. che agisce quale datore di lavoro privato a fronte delle quali non possono che configurarsi diritti soggettivi. Si è rinvenuto, altresì, l’ulteriore condizione del “periculum in mora” in relazione agli effetti dovuti all’imminente riforma del sistema scolastico.

Questo studio legale non può che esprimere la massima soddisfazione per il docente. Ma la battaglia giudiziaria, non si ferma qui, poiché sono tanti gli abilitati che avrebbero diritto ad essere inclusi nelle GAE, i quali invece, sono rimasti relegati nella seconda fascia d’Istituto: laureati in scienze della formazione primaria (coloro i quali sono esclusi in relazione all’ anno accademico di iscr.), docenti con diploma magistrale conseguito prima dell’anno scolastico 2001/2002, abilitati PAS TFA, riguardo ai quali già si stanno proponendo i relativi ricorsi presso il Giudice del Lavoro, con la forte speranza che venga resa giustizia anche nei loro riguardi