
Il padre usa violenza contro la figlia. La giovane si confida con un suo insegnante e la scuola trasmette la denuncia ai carabinieri, che fanno i loro accertamenti: scattano le indagini sull’uomo, un operaio di 48 anni con precedenti alle spalle per maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori. I militari verificano che anche la madre della studentessa, 39 anni, ex moglie dell’uomo, ha in passato chiesto aiuto ai carabinieri, riferendo le violenze commesse dall’uomo nei suoi confronti e verso i figli minorenni.
A quel punto, scrive l’ansa, “il Gip ha disposto” per l’uomo “il divieto di avvicinamento alla persona offesa e a tutti i luoghi da lei abitualmente frequentati, con l’applicazione del dispositivo elettronico”.
La denuncia della scuola è risultata quindi decisiva per porre finalmente sotto tutela la ragazza e la famiglia dalla tirannia dell’uomo violento. Ma cosa sarebbe accaduto se l’insegnante non avesse dato seguito alle indiscrezioni ricevute dalla ragazza? Forse l’uomo sarebbe stato comunque allontanato dai familiari, per via della denuncia della ex moglie.
Ma il punto è un altro: la scuola è tenuta a dare seguito alle informazioni che giungono dagli studenti e che rivelano rischi per la loro incolumità fisica o psichica? La risposta è positiva.
Il riferimento è all’articolo del codice penale 361 sulla “omessa denuncia” e al 331 del codice di ‘procedura penale’: la norma di legge stabilisce, infatti, che il docente debba riferire, anche in modo sollecito, le informazioni riservate ricevute per evitare di mettere a rischio lo stato psico-fisico e la salute dell’alunno.
Sarebbe bene che l’insegnante si rivolga, per vie scritte, al proprio dirigente scolastico (in alternativa ad un assistente sociale) descrivendo i fatti di cui è venuto a conoscenza. Oppure potrebbe farlo rivolgendosi direttamente alle forze dell’ordine o alla procura.
La prassi, andando per gradi, prevede che si rivolga al proprio preside, senza parlarne con alcun collega: si fanno passare due o tre settimane, se non dovesse accadere nulla il docente dovrebbe chiedere un colloquio con il proprio dirigente scolastico.
A quel punto, se il preside dovesse fare intendere di non avere portato avanti la denuncia, non avendo proceduto con le dovute segnalazioni, a quel punto è necessario che l’insegnante si rivolga direttamente all’organo giudiziario.
Il giudice, infatti, potrebbe sostenere che il docente si è fermato alla denuncia al proprio dirigente (che ha arenato tutto) senza preoccuparsi di null’altro: entrambi, preside ed insegnante, a quel punto potrebbero, con le dovute proporzioni, essere accusati di mancata denuncia.