Home Mobilità I tre livelli di contenzioso nelle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

I tre livelli di contenzioso nelle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

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Troppo spesso le norme contrattuali sulla mobilità vengono interpretate in modo differente dai vari ambiti territoriali, e quindi può capitare che la domanda di un aspirante ad una utilizzazione e/o assegnazione provvisoria non venga accolta o che non venga riconosciuto pienamente il punteggio spettante.
In questi casi cosa fare? Come comportarsi? Viene in soccorso il Titolo IV dell’ipotesi di mobilità annuale del 13 maggio 2015, dove nell’art. 20 si parla di contenzioso. In questa norma si spiega che, qualora insorgano delle controversie in sede di applicazione del contratto, le parti in causa si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure contrattuali per richiedere una interpretazione autentica della stessa norma controversa.
Se la questione non viene risolta, il docente può, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, presentare reclamo rivolto all’organo che lo ha emanato, ovvero nel caso delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie all’ufficio scolastico provinciale. A questo punto, l’ufficio scolastico  esamina tale reclamo, con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati, entro e non oltre i successivi 10 giorni. Si ricorda che  le decisioni prese dall’ufficio scolastico provinciale sui reclami sono atti definitivi. Nell’art.20 dell’ipotesi di contratto sulla mobilità annuale è anche specificato che sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29. 11. 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. È utile sapere anche che nelle norme suddette è scritto che se per due volte, la stessa parte in causa, rifiuta l’arbitrato, si rinuncia all’arbitrato e resta solo la possibilità di adire l’autorità giudiziaria competente, ovvero il giudice del lavoro del luogo di titolarità del docente ricorrente. La maggior parte degli uffici scolastici provinciali, su contenziosi riferiti alla mobilità annuale, rinuncia in partenza all’arbitrato e obbliga di fatto il docente ricorrente, se vuole vedersi riconosciuti i propri diritti, a ricorrere al giudice del lavoro.