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Prima Ora | notizie del 31 agosto

Scuola e altri lavori, quando sono compatibili: una guida FLC CGIL riepiloga regole, autorizzazioni ed eccezioni per docenti, educatori e ATA

Tra assunzioni, supplenze e attività svolte fuori dalla scuola, il tema delle incompatibilità torna particolarmente rilevante all’avvio dell’anno scolastico. Una guida della FLC CGIL, aggiornata ad agosto 2026, ricostruisce le condizioni nelle quali il personale scolastico può affiancare al proprio impiego un’altra esperienza lavorativa e i casi in cui, invece, opera il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego.

Per chi è già in servizio

Il principio generale è quello dell’esclusività: il dipendente pubblico presta la propria attività per l’Amministrazione di appartenenza. La guida richiama però alcune eccezioni, tra cui i regimi previsti per i docenti e la disciplina applicabile al personale con rapporto a tempo parziale non superiore al 50%. Anche il dipendente a tempo pieno può inoltre svolgere determinati incarichi, quando ricorrono le condizioni previste e viene ottenuta l’autorizzazione dell’Amministrazione.

Per le attività extraistituzionali assume particolare rilievo l’autorizzazione preventiva. La guida richiama, a questo proposito, anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 9801 dell’11 aprile 2024, presentandola come conferma delle conseguenze che possono derivare dall’inosservanza degli obblighi autorizzativi.

Perché un’altra attività possa essere autorizzata devono essere valutati, tra gli altri aspetti, la temporaneità e occasionalità dell’incarico, l’assenza di conflitti con gli interessi dell’Amministrazione e la compatibilità con il regolare svolgimento del servizio. L’attività deve inoltre collocarsi fuori dall’orario di lavoro.

Attività compatibili e part-time

La guida distingue le attività incompatibili da quelle che possono essere svolte anche dal personale a tempo pieno o con orario superiore al 50%. Tra gli esempi riportati figurano collaborazioni editoriali, partecipazione a convegni e seminari, attività con solo rimborso delle spese, collaborazioni plurime con altre scuole, docenza, formazione e ricerca scientifica. Per il personale docente è inoltre prevista, alle condizioni indicate dalla normativa, la possibilità di esercitare una libera professione previa autorizzazione del dirigente scolastico.

Una disciplina più ampia riguarda chi lavora a tempo parziale per non oltre il 50% della prestazione obbligatoria. In questo caso la guida indica la possibilità di svolgere un’altra attività come dipendente privato o come lavoratore autonomo, purché non emerga un conflitto di interessi con il servizio scolastico. Resta escluso il cumulo con un altro rapporto alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

Tra i casi specifici viene richiamato anche il lavoro sportivo: i dipendenti pubblici, compresi quelli a tempo pieno, possono svolgerlo fuori dall’orario di servizio alle condizioni illustrate dalla guida, con autorizzazione quando richiesta e in assenza di conflitto o prevalenza rispetto all’attività principale.

Chi deve essere assunto a scuola

Un passaggio particolarmente delicato riguarda docenti e ATA destinatari di una nuova assunzione. Al momento della sottoscrizione del contratto, l’interessato deve trovarsi in una situazione compatibile con il rapporto di lavoro pubblico; un eventuale rapporto preesistente deve quindi essere regolarizzato, salvo le possibilità offerte dal part-time.

La guida segnala anche il possibile ricorso al differimento della presa di servizio quando occorra il tempo necessario per chiudere un rapporto incompatibile. Su questo punto viene richiamato un orientamento ministeriale del 2019, mentre la stessa FLC CGIL precisa che l’applicabilità dell’istituto in queste situazioni non è univoca. Se il differimento viene concesso, sono rinviati anche gli effetti economici e giuridici della presa di servizio.

L’aspettativa per svolgere un altro lavoro interviene invece su un rapporto scolastico già validamente costituito. La guida richiama, insieme alla disciplina contrattuale, specifiche ipotesi previste dalla normativa e un parere ARAN relativo al dipendente pubblico vincitore di concorso in un altro comparto.

Per chi, al momento dell’assunzione, intenda mantenere contemporaneamente un altro lavoro privato, la soluzione indicata è il rapporto scolastico a tempo parziale al 50%, fermo restando il rispetto delle condizioni e delle incompatibilità previste.

Dottorato, ricerca e libera professione

La guida tratta infine alcune situazioni particolari. Per dottorati di ricerca, borse post-dottorato e assegni di ricerca richiama la possibilità di ricorrere agli istituti di congedo o aspettativa previsti; per i contratti di ricerca segnala invece una disciplina specifica. Quanto alla libera professione, la possibilità riguarda il personale docente, anche a tempo pieno, purché vi sia l’autorizzazione del dirigente scolastico e l’attività resti compatibile con la funzione e con l’orario di insegnamento.

LA GUIDA

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