La valutazione dei dirigenti scolastici non può essere considerata come un tema circoscritto alla sola categoria, ma va interpretata come un tassello che si inserisce organicamente nel quadro generale della dirigenza pubblica. Le recenti novità introdotte, destinate a consolidarsi progressivamente, si caratterizzano per una più marcata attenzione verso obiettivi tipici del management pubblico; ciò nonostante la persistenza di alcune peculiarità che non riguardano la natura delle funzioni assegnate, quanto piuttosto la disponibilità di strumenti operativi e risorse umane, notoriamente più esigui o differenti nel contesto delle istituzioni scolastiche rispetto ad altre amministrazioni dello Stato.
È un dato di fatto che il Dirigente Scolastico operi come dirigente dello Stato ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: sottoscrive contratti, governa bilanci complessi, organizza il personale e assume obbligazioni giuridicamente rilevanti, è datore di lavoro ai sensi della sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08), gestisce fondi complessi come quelli del PNRR, etc., restando pienamente soggetto ai principi di valutazione della performance. Eppure, nel tempo, si è cristallizzato un meccanismo che ha prodotto retribuzioni differenziate tra i vari comparti della dirigenza pubblica. La contrattazione collettiva ha stratificato nel pubblico impiego una geografia salariale non sempre coerente con l’omogeneità delle funzioni effettivamente esercitate.
È così accaduto che responsabilità analoghe, per natura e intensità, abbiano ricevuto trattamenti economici divergenti, non per una diversa qualità giuridica del ruolo, ma per un assetto storico-contrattuale sedimentatosi negli anni. Oggi le modalità di valutazione avviate — nella loro configurazione più recente — offrono l’occasione di ricondurre a coerenza il trattamento economico della dirigenza scolastica, più contenuto rispetto ad altre, rispetto al quadro complessivo dei dirigenti statali, valorizzando adeguatamente le funzioni esercitate.
Se la dirigenza scolastica viene misurata secondo criteri di performance sovrapponibili a quelli della restante dirigenza pubblica, la coerenza ordinamentale impone un percorso di progressiva armonizzazione retributiva. Non si tratta di un appiattimento, né di una mera pretesa di categoria, bensì dell’attuazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza tra responsabilità assunte e trattamento economico, assicurando uniformità di disciplina a situazioni giuridiche sostanzialmente omogenee.
In questo scenario, un ruolo determinante potrebbe essere svolto dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). In precedenti stagioni riformatrici, si era ipotizzato un suo coinvolgimento diretto nelle procedure di selezione, attraverso modelli di corso-concorso in analogia con gli altri comparti della dirigenza statale; un’ipotesi rimasta inattuata ma tecnicamente fondata. Riprenderla significherebbe sancire in modo concreto la natura pienamente dirigenziale della funzione, prevedendo per i futuri dirigenti un passaggio formativo strutturato presso la SNA e, per i dirigenti in servizio, percorsi periodici di alta formazione volti a consolidare competenze giuridiche, contabili e gestionali coerenti con gli standard della Pubblica Amministrazione.
Valutazione, formazione e selezione sono i pilastri che qualificano una funzione come dirigenziale. Se la dirigenza scolastica è assoggettata ai medesimi oneri di responsabilità e performance della restante dirigenza pubblica, il trattamento economico deve conformarsi a tale qualificazione, in caso contrario, non potrebbe non osservarsi la presenza di una disarmonia tra status giuridico e disciplina retributiva.