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Il divieto di fumo a scuola

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Nel dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 4, commi 1 e seguenti, del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in L. n. 128 dell’8 novembre 2013, il Miur ha emanato la nota prot. n. 527 del 27 gennaio 2014 riguardante la tutela della salute nelle scuole e in particolare il divieto di fumo.

Il comma 1 prevede l’estensione del divieto “anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni“, mentre il comma 2 dispone che “è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale”. Il successivo comma 3 precisa che “chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni”.

Sulla base di quanto sopra le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, dovranno provvedere ad attivare “incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull’educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo”.