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Il parere opposto: non si possono svolgere atti di culto nelle scuole pubbliche!

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Le benedizioni pasquali del personale, dei genitori e degli alunni sono state richieste dai parroci a cui i tre plessi Carducci, Rolandino e Fortuzzi fanno riferimento. Si fa notare che sia nel caso delle scuole Fortuzzi che delle Carducci si tratterebbe di un evento mai verificatosi negli ultimi 20 anni. Le motivazioni principali del ricorso sono: 

1) Benedizioni e atti di culto di qualunque religione per loro essenza non costituiscono attività didattica o culturale e dunque non sono classificabili tra le attività scolastiche e neppure extrascolastiche ai sensi degli artt. 7 e 10 T.U. Scuola D.lgs. n. 297/94. Come già affermato dalla sentenza definitiva del Tar Emilia Romagna n. 250/93: “gli atti di culto e le celebrazioni si compiono unicamente nei luoghi a essi naturalmente destinati, che sono le chiese e i templi e non nelle sedi scolastiche, in sedi cioè improprie e destinate alle attività didattiche e culturali, finalità appunto della scuola (art. 9 L. 121/1985)”.

2) Non ha importanza che la celebrazione sia non obbligatoria prevista al di fuori dell’orario scolastico perché la partecipazione o meno a un atto di culto dentro i locali della scuola discrimina i componenti della comunità scolastica in merito alla partecipazione ad un’attività da questa deliberata in base alle proprie idee religiose. Come afferma la sentenza 21 agosto 2008 della Corte europea dei diritti dell’uomo (nel ricorso Alexandridis contro Grecia): “La libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose comporta anche un aspetto negativo, cioè il diritto dell’individuo sia di non essere costretto a manifestare la propria confessione o i propri convincimenti religiosi sia di non essere costretto ad agire in modo che si possa desumere che egli ha – o non ha – tali convincimenti.” Quando è in questione la pari dignità delle persone è prevaricatorio invocare criteri quantitativi o di diffusione sociale maggioritaria.

3) Il principio di laicità e aconfessionalità dello Stato (e della scuola pubblica) e quello della libertà di religione – che è anche libertà dalla religione – comportano la neutralità degli spazi pubblici e quindi non consentono di ospitare nei locali scolastici atti di culto e/o riti religiosi. (Art. 7 Cost. “Lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”).

4) Con la delibera suddetta il consiglio di istituto si è arrogato senza motivazione un potere che non ha, non chiedendo neppure il parere del collegio dei docenti organo che ha il compito di programmare tutte le attività didattiche e formative. Per di più la delibera in oggetto non definisce tempi e luoghi nei quali si dovrebbero svolgere le benedizioni.

 

Non comprendiamo perché, come fanno tutte le altre scuole, non vengano organizzate le benedizioni pasquali presso le relative parrocchie informando genitori e insegnanti di tale opportunità. Invitiamo in ogni caso il CDI di Istituto a rivedere autonomamente la propria decisione che è fonte di una palese divisione della comunità scolastica che riteniamo si debba superare. 

Il testo del ricorso è disponibile su www.scuolaecostituzione.it