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Il permesso breve non può essere chiesto anche per attività collegiali

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Il permesso breve dei docenti non può essere fruito anche per assentarsi durante le attività collegiali, in quanto le ore delle attività collegiali sono di natura diversa da quelle di insegnamento.

Ci teniamo a specificare che l’opportunità di poter fruire dell’istituto del permesso breve per gli insegnanti, anche per assentarsi durante le ore delle attività collegiali, è una pratica molto diffusa ma non legittima contrattualmente. Infatti ad esempio un docente impegnato per 4 ore la mattina, a cui il Ds attribuisce un permesso breve per assentarsi durante le 2 ore dei Consigli di classe che si svolgono il pomeriggio, restituisce le 2 ore in attività di insegnamento a titolo di favore, me non di dovere contrattuale.

Invece l’istituto del permesso breve è applicabile soltanto sulle ore di insegnamento curricolare e il recupero di tali ore deve avvenire, entro 2 mesi, durante le ore curricolari.

Il numero di ore di permessi breve è commisurato al numero di ore settimanali d’insegnamento, così come è specificato nell’art. 16 comma 2 del CCNL 2006/2009.

Questo significa che se un docente svolge 18 ore settimanali d’insegnamento, ha l’opportunità di vedersi attribuite in un anno scolastico fino a 18 ore di permessi brevi. Bisogna sottolineare che il permesso breve non può eccedere mai la metà dell’orario giornaliero del docente e non può superare le due ore giornaliere. Questo significa che se un docente in una data giornata svolge tre ore di servizio, non può fruire più di un’ora di permesso breve, mentre se è impegnato per 4 o 5 ore di servizio, può richiedere fino al massimo di 2 ore di permesso breve. Bisogna anche sapere che queste ore di permesso sono prestate dall’Amministrazione al lavoratore che, entro i due mesi lavorativi successivi, dovrà restituirle alla scuola in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio della stessa scuola. Infatti all’art. 16 comma 3 del CCNL scuola è scritto: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”.

Un’altra norma contrattuale che attiene al recupero delle ore fruite per permesso breve è quella che prevede, nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, una trattenuta stipendiale di una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.