Home Mobilità Il trasferimento non è sinonimo di assegnazione del posto

Il trasferimento non è sinonimo di assegnazione del posto

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Sono stato trasferito su posto di potenziamento o su un posto di organico di diritto?”. Questa è la domanda che molti docenti si stanno ponendo.

Infatti moltissimi lettori ci stanno chiedendo, alla luce della pubblicazione dei movimenti della fase A della mobilità 2016/2017 della scuola secondaria di II grado, se sono stati trasferiti su un posto di organico di diritto o su un posto di potenziamento.
La risposta è semplicissima e non ci sono dubbi interpretativi: “
I trasferimenti e i passaggi sono stati fatti su tutti i posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, ai sensi del CCNI sulla mobilità del giorno 8 aprile 2016 e la conseguente OM 241/2016”.

Tuttavia non bisogna confondere il concetto di trasferimento o passaggio e quello di assegnazione del posto da parte del dirigente scolastico. Le due cose sono molto diverse fra loro e spiegano molto bene la domanda iniziale.
In buona sostanza il trasferimento assegna il docente ad una scuola ben precisa, identificata con un codice meccanografico, altra cosa è l’assegnazione della tipologia di posto che spetta unicamente al DS, seguendo comunque i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale.
Per cui deve essere chiaro a tutti che, a partire dal 2016/2017, non esisterà più la differenziazione tra organico di diritto e posti di potenziamento, ma si parlerà unicamente di organico dell’autonomia. Quindi
nella mobilità 2016/2017 i docenti sono stati trasferiti sulla base dei posti vacanti o resi vacanti, dell’intero organico dell’autonomia.

Quindi il docente trasferito in una scuola, in cui l’unico posto vacante di una data classe di concorso X , è un posto di potenziamento, non è detto che dovrà essere assegnato dal Dirigente scolastico proprio su quel tipo di posto. Potrebbe accadere che il DS decida di mandare nelle classi il docente ultimo arrivato e assegnare sul posto di potenziamento un vecchio titolare della scuola. A tal proposito è importante sapere che in una nota del Miur del dicembre 2015 a firma del capo dipartimento Dott.ssa Rosa De Pasquale, si specifica che grazie alle quote di autonomia e agli spazi di flessibilità assegnati al DS dalla legge 107/2015, la gestione del personale non sarà più vincolata alla rigidità degli organici di diritto e poi a quelli di fatto. Questo significa una cosa sola, che il dirigente scolastico potrà decidere, nel rispetto dei criteri indicati dal Consiglio d’Istituto, su come assegnare un docente alle classi o all’organico di potenziamento.

Per cui a finire nelle cattedre di organico potenziato, non è detto che siano i docenti trasferiti, ma potrebbero anche essere gli insegnanti che da anni sono titolari nella scuola. Quindi alla domanda iniziale rispondiamo: “la mobilità non determina un aumento del rischio di finire in un posto di potenziamento, questo dipende, per tutti i docenti di una scuola, dalle scelte di assegnazione che farà a settembre il Ds, in coerenza dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto”.

 

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