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Immissioni in ruolo, chiarimenti su mancato conferimento della nomina

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Riportiamo di seguito alcuni chiarimenti forniti dall’USR Emilia-Romagna in merito alle operazioni finalizzate all’assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali.

Mancato conferimento di nomina

L’USR ribadisce che la presentazione dell’istanza di scelta dell’ordine preferenziale delle province non costituisce in alcun modo garanzia del diritto alla proposta di contratto a tempo indeterminato. Ciò avverrà solo al verificarsi delle condizioni previste, quindi disponibilità di posti vacanti e disponibili da contingente destinato a nomine con contratto a tempo indeterminato (art. 399 del D.Lgs. 297/1994) e collocazione in posizione utile all’assunzione in ruolo.

Come previsto dalla normativa vigente, il contingente dei posti autorizzati per le immissioni in ruolo, dopo essere stato suddiviso tra procedure concorsuali e graduatorie ad esaurimento (tenendo conto della consistenza delle graduatorie medesime), viene ripartito tra i diversi concorsi regionali, ordinari e straordinari, per i quali sono ancora vigenti graduatorie di merito, tenendo conto delle percentuali previste dalla richiamata normativa.

Conferimento di nomina a candidati in posizione ‘alta’ o comunque successiva all’ordine in graduatoria

Con riferimento a questo aspetto, l’USR chiarisce che i candidati interessati sono sia i candidati inseriti a pieno titolo (tutti o all’interno di un range di posizioni ben definito) sia i candidati con diritto alla riserva dei posti. A tal proposito, l’USR rimanda ai decreti di approvazione delle graduatorie di merito di interesse e in particolare alla consultazione della colonna ‘Riserve’ che prevede per alcuni candidati la presenza di due asterischi rimandando alla nota, in calce al decreto medesimo, recante la dicitura “presenti titoli che danno luogo a riserva di posti”.