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14.02.2026

Mobilità 2026, la precedenza per 104 personale è valida anche nel caso di situazione con rivedibilità

Una docente X, avendo letto il nostro articolo: “Mobilità docenti 2026, rispondiamo alla domanda sul diritto alla fruizione della precedenza 104/92“, ci chiede se il beneficio della precedenza nella mobilità dato dalla legge 104/92 per i docenti con invalidità superiore ai due terzi a cui si applica l’art.3 comma 1 della suddetta legge, vale anche se la situazione non fosse permanente e in stato di rivedibilità.

Normativa sulla 104/92 personale

Ai sensi dell’art.13 comma 1 punto III) del CCNI mobilità 2025-2028, nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza prioritaria al personale docente che si trovi nella situazione di disabilità di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Il docente oltre ad essere persona con un grado di disabilità superiore o uguale al 67% deve attestare, con verbale della commissione medica di accertamento della disabilità, di possedere anche la condizione prevista all’art.3 comma 1 oppure comma 3, della legge 104/1992.

Tale precedenza è pienamente valida anche se lo status di invalidità civile, prevista dall’art.21 della legge 104/92, fosse soggetta a revisione, purchè la rivedibilità scada successivamente alla presentazione della domanda di mobilità.

È utile precisare che nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, gli invalidi civili e le persone con disabilità in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Risposta al quesito della docente X

Quindi nel caso del quesito posto dalla docente X che ci aveva chiesto se il beneficio della precedenza nella mobilità dato dalla legge 104/92 per i docenti con invalidità superiore ai due terzi a cui si applica l’art.3 comma 1 della suddetta legge, valesse anche se la situazione di disabilità non fosse permanente, possiamo rispondere che, per quando suddetto a livello normativo, se la disabilità è personale, il docente che si avvale dell’art.21 della legge 104/92 con status giuridico art.3, comma 1 della legge 104/92, ha diritto a fruire della precedenza nella mobilità all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto sub comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune o distretto sub comunale è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.


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