Una docente nominata su un posto interso di ADMM sostegno, quindi per 18 ore cattedra, ci pone una domanda: “Posso richiedere un contratto part time di 9 ore alla settimana e riceverle senza particolari problemi? Il dirigente scolastico della scuola dove ho avuto la nomina per 18 ore ADMM sostiene che non si possa avere il part time e che le cattedre di sostegno non si posso scindere. È vero tutto questo?“.
Bisogna sapere che ai sensi dell’art.39 del CCNL scuola 2019-2021, comma 4, è possibile l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il
contratto individuale indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.
L’Amministrazione scolastica, ai sensi dell’art.39, comma 1 del CCNL scuola 2006/2009, costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno
Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, ai sensi dell’art.39, comma 3 del CCNL scuola 2006/2009, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale. Quindi per la classe di concorso ADMM, proprio per la peculiarità della tipologia di posto, si potrebbe assicurare l’unicità del docente per aree didattiche distinte (per esempio 9 ore per l’area umanistica e 9 ore per l’area scientifica), mentre se l’Amministrazione interpretasse l’unicità del docente per le intere 18 ore, allora il part time potrebbe essere respinto per tale comma. In talune scuole italiane non si assicura, anche senza specifico part time, l’unicità del docente di sostegno nella stessa classe, mentre in altre si assicura tale unicità.
Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.