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Inclusione, per i Sindacati le 25 ore di formazione rientrino nelle attività funzionali

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Il 14 settembre si è svolto un incontro al Ministero dell’Istruzione per discutere della nota ministeriale 27622 del 6 settembre scorso relativa allo svolgimento delle attività formative obbligatorie per i docenti non specializzati, impegnati nelle classi con studenti con disabilità.

In realtà la nota parla di “invito” e non di “obbligo”: “Il personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive, secondo quanto previsto dal DM 188 citato tenendo conto delle indicazioni fornite con la presente nota e rivolta alle scuole polo per la formazione che avranno il compito di organizzare le attività formative“.

Tale attività formativa è estesa ai docenti a tempo determinato, con contratto annuale, laddove impegnati nelle classi con alunni con disabilità, e quindi coinvolti a pieno titolo nella progettazione educativo-didattica e nelle attività collegiali. In tali casi l’attività formativa è svolta in costanza di rapporto di lavoro.

Riguardo alla nota i Sindacati si sono mostrati molto critici.

La FLC CGIL ha infatti ribadito il proprio dissenso nei confronti di questa disposizione che ha introdotto per il personale docente una formazione obbligatoria senza esonero dal servizioin spregio sia delle prerogative contrattuali che dell’autonomia professionale dei docenti“. La FLC ha perciò richiesto di prevedere che le attività di formazione siano comprese negli obblighi di servizio e ad esempio inserite all’interno dell’attuale pacchetto di 40 ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento (di cui all’art. 29 del CCNL/2007).

La Cisl Scuola ha chiesto innanzitutto di riattivare le corrette relazioni sindacali previste su questa materia e di individuare soluzioni per ricondurre l’impegno di formazione entro gli obblighi di servizio.
Sono state esaminate alcune soluzioni, tra cui quella di considerare le 17 ore di attività frontale entro le ore funzionali all’insegnamento, analogamente a quanto avviene per la formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro“. La Cisl ha chiesto anche chiarimenti rispetto all’attività valutativa e di test preventivata al termine del corso di formazione. Su questo punto l’Amministrazione ha dichiarato che si tratta di una modalità di raccolta dati sull’efficacia del corso e che l’attività di rilevazione potrebbe anche essere anonima.

Anche la Uil Scuola ha ribadito che “le ore di formazione, che il vigente contratto stabilisce come un diritto, non possono essere svolte al di fuori dall’orario di servizio e comunque fuori dagli obblighi di lavoro, che al momento sono stabiliti dal contratto: devono rientrare nelle ore di insegnamento e quelle funzionali all’insegnamento. Queste ultime deliberate dal collegio dei docenti. Qualsiasi altro impegno al di fuori di questi obblighi contrattuali deve essere retribuito“.

Infine la FGU-Gilda degli Insegnanti afferma che “se non rientra tra gli obblighi contrattuali, la formazione deve essere retribuita, come del resto affermano le numerose sentenze, compresa quella della Cassazione. Registriamo una grande confusione nelle scuole e il rischio concreto di un robusto contenzioso“. E aggiunge: “Un altro problema è dato dalle tempistiche, infatti il termine di novembre non è sicuramente possibile da rispettare dato il contesto di questo inizio di a.s. 2021/2022“.

Su quest’ultimo punto, il Ministero sta valutando la possibilità di far slittare la scadenza oltre il mese di novembre.