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Indennità di direzione del DSGA, va corrisposta anche in caso di congedo per assistenza a disabile?

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L’ARAN ha recentemente risposto ad una domanda concernente l’indennità di direzione da corrispondere al DSGA.

In particolare, la richiesta verte sulla quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA titolare presso una scuola e se questa debba essere corrisposta anche nel caso di congedo per assistenza ad un familiare con handicap in situazione di gravità.

Questa la risposta dell’Agenzia:

In merito si osserva che la disciplina di riferimento del congedo in esame è contenuta all’art. 42, comma 5 ter del D. Lgs. n. 151/2001, il quale prevede espressamente che “durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento…”.

Sull’argomento è intervenuta la circolare n. 1 del 21.02.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale ha così chiarito “l’indennità è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita, e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo”.

Sul punto e per quanto di competenza si rappresenta che l’indennità di direzione dei DSGA costituisce un trattamento accessorio previsto e disciplinato dagli artt. 56 (indennità di direzione e sostituzione del dsga), 77 (struttura della retribuzione), 82 (compenso individuale accessorio per il personale ata) ed 88 (indennità e compensi a carico del fondo d’istituto) del CCNL 29 novembre 2007 del comparto Scuola.

In virtù del richiamo operato dal predetto art. 88, le modalità di corresponsione sono disciplinate dal CCNI del 31.8.1999, in particolare dall’art.34 (Indennità di amministrazione) che rimanda all’art. 33 (Indennità di direzione); le misure sono definite dalla tabella 9 allegata al vigente CCNL, come modificata dall’art. 3 della sequenza contrattuale per il personale ATA del 25 luglio 2008.

Dalla sopra citata normativa si rileva la struttura dell’indennità di direzione, elemento retributivo unitariamente ed organicamente strutturato, suddiviso nelle seguenti due sottocategorie: importo base determinato in misura fissa e corrisposto dalla Direzione provinciale del Tesoro (ora Ragioneria territoriale dello Stato) e quota variabile, posta a carico del fondo d’istituto, determinata sulla base di parametri connessi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed alla complessità organizzativa esistente nella scuola di titolarità.

La differenza tra le due sottocategorie, pertanto, attiene a mere esigenze organizzativo-funzionali, considerato che essa riguarda, come detto, esclusivamente le modalità di determinazione (l’una in misura fissa, l’altra in rapporto all’esistenza di “complessità”) e il soggetto erogante (per l’una la DPT, per l’altra la scuola di titolarità).

In linea generale, quindi, ai fini dell’erogazione della suddetta indennità, l’art. 33 del CCNI del 31.08.1999 prevede che “l’indennità di direzione viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell’anno o situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio l’indennità stessa è ridotta nella medesima misura. Alla liquidazione della indennità provvedono le direzioni provinciali del tesoro competenti al pagamento dello stipendio agli interessati per l’importo della quota fissa e, ove spettanti, le istituzioni scolastiche, per l’importo della quota variabile”.

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