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Informativa successiva, DS obbligati a convocare prima del 31 agosto

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Anche il nuovo contratto collettivo nazionale della scuola 2016-2018 sottolinea l’importanza strategica dell’informazione tra DS e sindacati. A tal proposito nell’art.5 del CCNL scuola 2016-2018 è scritto che l’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.

OBBLIGO PER I DS DI FARE L’INFORMATIVA SUCCESSIVA PRIMA DEL 31 AGOSTO

A fine di ogni anno scolastico, a conclusione dello svolgimento di tutte le attività e prima del 31 agosto, data in cui i compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate, devono essere convocate le RSU e i sindacati provinciali firmatari di contratto per la verifica dell’attuazione della contrattazione integrativa d’istituto e il corretto utilizzo delle risorse previste ai sensi dell’art.6 comma 2 lettera b) del CCNL scuola 2006/2009. Si tratta dell’informativa successiva che deve essere svolta prima della fine dell’anno scolastico.

È utile ricordare che nel nuovo contratto scuola del 19 aprile 2018, al comma 10 dell’art.1, è stato scritto che Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001.

Quindi, nonostante con il nuovo CCNL viene specificato che saranno oggetto di informazione tutte le materie per le quali si prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, resta valido, in tema di informazione, anche l’art.6 del CCNL scuola 2006/2009.

MATERIE DI INFORMAZIONE SUCCESSIVA E IL FALSO PROBLEMA DELLA PRIVACY

Sono materia di informazione successiva, così come evidenziato nel succitato art.6 del CCNL scuola 2006/2009, i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto e la verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.

Bisogna sottolineare che ultimamente nella discussione dell’informativa successiva, alcuni DS, richiamando norme sulla privacy, tendono a negare il diritto contrattuale delle parti sindacali a poter ricevere specifica documentazione che indichi chiaramente e contestualmente i nominativi del personale utilizzato nelle attività e i relativi compensi.

È utile specificare che le norme sulla privacy vietano la pubblicazione dei nominativi dei docenti e del personale che è stato retribuito, ma nulla impedisce la consegna dell’intera e corretta documentazione ai sindacati, che a loro volta non potranno pubblicare i nominativi ma solo i dati aggregati.

È importante quindi, da parte sindacale, sia rivendicare la consegna di un’informativa completa, sia evitare un uso inappropriato della stessa, come per esempio la pubblicazione di dati nominativi. L’informativa ha infatti come unico scopo quello di mettere la parte sindacale nelle condizioni di verificare il rispetto degli accordi e la corretta applicazione del contratto integrativo d’istituto non quello di una inutile diffusione delle legittime retribuzioni dei lavoratori.