Home Archivio storico 1998-2013 Generico Insegnanti di religione, riprende l’iter parlamentare

Insegnanti di religione, riprende l’iter parlamentare

CONDIVIDI

E’ ripreso in Commissione cultura l’esame del Testo Unificato dei disegni di legge riguardanti lo stato giuridico degli insegnanti di religione. Il testo, predisposto dal Sen.Occhipinti, integra in un unico documento i disegni di legge presentati sull’argomento (662-703-1376-1411-2965). Attualmente il relatore è il sen Brignone, dal momento che, secondo quanto prescrive il regolamento parlamentare, un membro del governo non può essere contestualmente anche relatore di un disegno di legge. La discussione del dispositivo aveva subito una battuta di arresto a causa dei ritardi nella redazione della relazione tecnica. Tuttavia, allo stato attuale, la situazione sembra essersi sbloccata, almeno per quanto riguarda la fase preliminare.
Il sottosegretario Gambale, intervenuto in commissione sull’argomento, ha fatto sapere che il Ministero della Pubblica Istruzione, martedì 14 marzo,  ha inviato i dati di sua competenza al Ministero del Tesoro e al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio, affinché siano ufficialmente trasmessi alla Commissione Bilancio per il parere di rito.

Nel riconoscere le difficoltà incontrate nella ricognizione del numero degli insegnanti interessati e del numero di ore effettivamente svolte, che hanno determinato il forte ritardo, il sottosegretario ha testimoniato l’impegno del Governo a concludere positivamente l’approfondimento, onde consentire una più consapevole valutazione da parte della Commissione bilancio.

Nuovo Testo Unificato predisposto il 14 marzo 2000 dalla VII Commissione del Senato per i disegni di legge nn. 662-703-1376-1411-2965 sugli insegnanti di religione cattolica

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7ª Commissione Permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Nuovo Testo Unificato
predisposto dal Relatore per i disegni di legge nn. 662-703-1376-1411-2965

Art. 1 – Stato giuridico
1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto dall’Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore, fermo restando che nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe disponibili e riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto al punto 2.6 della predetta Intesa.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato testo unico, e dalla contrattazione collettiva.

Art. 2 – Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica
1. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola media e secondaria superiore sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le dotazioni organiche sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di costituzione dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all’insegnamento della religione cattolica.
3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 3 – Reclutamento
1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.
2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4. Dell’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana di cui all’articolo 1, comma 1.
3.Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al Protocollo addizionale, n. 5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall’Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza di quella diocesi.
4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l’articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l’accertamento sulla preparazione culturale generale in quanto quadro di riferimento complessivo, con l’eccezione dei contenuti specifici dell’insegnamento.
5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal provveditore agli studi d’intesa con l’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del protocollo addizionale, n.5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e del punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico.
7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del provveditore agli studi, d’intesa con il competente Ordinario diocesano.

Art. 4 – Mobilità
1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all’interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un’altra, al possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario.
3. L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneità, e che non fruisca della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall’articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
4. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare la disponibilità per le operazioni di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 7.

Art. 5 – Norme transitorie e finali
1. Il primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito dopo l’entrata in vigore della presente legge è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio continuativo nell’insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3.
2. Il programma d’esame del primo concorso sarà volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.
3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo addizionale, n. 5, lettera c), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121.