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Iscrizioni a.s. 2026/27, quando è possibile trattenere il bambino nella scuola dell’infanzia

L’obbligo decennale di istruzione inizia con la scuola primaria e si assolve nel sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali e paritarie, ovvero attraverso l’istruzione parentale.

Dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’obbligo di istruzione si assolve attraverso una delle seguenti modalità:

  • frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o di uno dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
  • sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato;
  • istruzione parentale.

Trattenimento nella scuola dell’infanzia

Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati è possibile richiedere il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia. Questa possibilità è contenuta nella circolare annuale sulle iscrizioni.

Tali deroghe sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale.

Sull’argomento, il MIM richiama le “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati – 2023” e l’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Sull’argomento l’USR Lombardia ha pubblicato una circolare con la quale fornisce alcune indicazioni. In particolare, l’USR precisa che per la valutazione delle eventuali richieste di trattenimento, da ritenersi eccezionali, è necessario
che siano conservati agli atti dell’istituzione scolastica la richiesta della famiglia, la specifica documentazione sanitaria, e ogni altro documento utile a definire la peculiare situazione personale del minore. Solo in presenza di detti documenti il Dirigente scolastico potrà assumere disposizioni, con provvedimento motivato da conservare agli atti, in merito alla domanda di trattenimento

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