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Iscrizioni a scuola: se c’è disaccordo tra i genitori prevale la scuola pubblica, gratuita e laica

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In caso di conflitto tra i genitori in merito all’iscrizione del figlio minore alla scuola privata o a quella pubblica, la scelta del Tribunale non può che ricadere sul sistema di istruzione pubblico in ragione del suo carattere gratuito e laico.

Così ha deciso il Tribunale di Roma, Sez. I, con sentenza depositata il 28 dicembre scorso, intervenendo sul caso di due genitori che in fase di separazione si sono trovati in disaccordo in merito alla scelta della scuola dell’infanzia.

In particolare, la madre della bimba ha chiesto l’autorizzazione ad iscrivere la figlia alla scuola materna pubblica anche senza il consenso paterno o, in subordine, ad autorizzare l’iscrizione della bambina alla scuola materna privata con retta a carico esclusivo del padre.

Il papà della bambina, ha chiesto il rigetto della domanda di controparte “invocando a sostegno della sua richiesta il principio della continuità del percorso scolastico avviato, a tutela della bambina che non deve essere costretta a subire un mutamento dell’ambiente scolastico nel momento delicato della separazione dei genitori”. La bambina infatti sta attualmente frequentando l’asilo nido privato.

Secondo l’orientamento del Tribunale il consenso prestato per le iscrizioni scolastiche ha effetto con riguardo al solo ciclo frequentato dai figli al momento di espressione del consenso stesso; i genitori, pertanto, debbono poter rinnovare il loro consenso ad ogni mutamento di ciclo, non potendo ritenersi vincolati al consenso espresso per tutto il percorso di studi del figlio, qualora la struttura abbia classi di istruzione di diverso grado.

Per tali ragioni, i giudici di Roma, per consolidato orientamento, hanno stabilito che se c’è disaccordo tra i genitori, prevale sempre la scuola pubblica. Per cui la madre è autorizzata ad iscrivere la minore  presso la scuola dell’infanzia comunale anche senza il consenso paterno.