Home Attualità Istruzione domiciliare, richieste in aumento. La normativa

Istruzione domiciliare, richieste in aumento. La normativa

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Con la ripresa delle attività scolastiche e il parallelo aumento dei contagi da Covid-19 su tutto il territorio nazionale si fanno sempre più frequenti anche le richieste, da parte delle famiglie, di ricorso all’istruzione parentale, un’alternativa alla frequenza scolastica conosciuta anche come scuola familiare, o indicata con i termini anglosassoni di homeschooling o home education. Si tratta, ad ogni modo, della scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli. 

Modalità di attuazione dell’istruzione parentale 

I genitori nel caso in cui decidano di avvalersi dell’istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all’insegnamento parentale.

Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo.

Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.

Questi studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.

La normativa di riferimento

Il nostro ordinamento giuridico, prevede già da diversi anni la possibilità di provvedere direttamente all’istruzione dei propri figli, facendo a meno del servizio scolastico fornito dalle scuole statali o paritarie o private del servizio nazionale d’istruzione.

Lo prevede, riguardo agli alunni con disabilità, la legge quadro n 104/92 all’art 12, comma 9 nel punto in cui afferma che “Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica”. 

Per tutti gli altri alunni, invece, la previsione normativa riguardante tale possibilità è espressamente contenuta al comma 2 dellart.11 del decreto legislativo 297/94 che tratta delle modalità di adempimento dell’obbligo scolastico e che testualmente recita “i genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”.

Le norme successive puntualizzano meglio gli aspetti relativi all’obbligo della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione: 

Il DM 489/2001, all’art 2 comma 1, sottolinea, infatti,  che “Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e’ rivolto l’obbligo di istruzione”.

Si rammenta che l’obbligo scolastico è stato elevato a 16 anni dalla legge 296/2006 che al comma 622 dell’art 1 così recita: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età”.

Sul tema è intervenuto, da ultimo, il decreto legislativo 62/2017 attuativo della legge 107/2015, il quale all’art 23 afferma che “ In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilita’ genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del territorio di residenza. Tali  alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneita’ per il passaggio alla classe successiva in qualita’ di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.”

In sintesi

Dal quadro sinottico delle norme sopra richiamate emerge che la possibilità di ricorrere all’istruzione parentale è vincolata al requisito della capacità tecnica da parte dei genitori o della capacità economica.

In buona sostanza se i genitori intendono provvedervi devono dimostrare di avere adeguata preparazione culturale a fornire l’istruzione prevista per quel livello scolastico o, in alternativa, avere la capacità economica per provvedere tramite docenti privati o istitutori.

La scuola, dal canto suo, non esercita potere autorizzativo verso le richieste di istruzione parentale dei genitori, ma provvede al semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.

Va altresì detto che, in caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunno o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza e che tali alunni sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione così come previsto dal decreto legislativo 62/2017.