Home Ordinamento scolastico L’obbligo scolastico vale solo per le elementari: lo dice la Cassazione

L’obbligo scolastico vale solo per le elementari: lo dice la Cassazione

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Non c’è nessuna sanzione penale per il genitore che non impedisce ai figli di lasciare gli studi prima di aver terminato la scuola media inferiore: lo stabilisce la Corte di cassazione – Sezione III – con la Sentenza 31 gennaio 2017 n. 4520.

La Cassazione, riporta il sole 24 Ore, ha  accolto il ricorso dei genitori contro la condanna all’ammenda disposta dal giudice di pace per la violazione dell’articolo 731 del codice penale, che punisce l’inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei minori.

La difesa dei genitori inosservanti dell’obbligo si è basata soprattutto sul fatto che la mancata frequenza scolastica dei minori dipendeva dal categorico rifiuto dei ragazzi.

Inoltre con il cosiddetto decreto “taglia leggi” (Dlgs 212/2010) – che ha eliminato circa 200mila disposizioni precedenti al 1970 non esplicitamente indicate come necessarie – è stato definitivamente abrogata anche la norma sulla quale poggiava la contravvenzione penale.

Secondo l’articolo cancellato, riporta sempre Il Sole 24 Ore,  l’obbligo scolastico è esteso fino al conseguimento del diploma della secondaria di primo grado o “al compimento del quindicesimo anno di età se il minore dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico”. Attualmente la legge 53 del 2003 afferma l’obbligo scolastico per almeno 12 anni a partire dalla iscrizione alla “scuola elementare” “o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18 anno di età”.

 

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Tuttavia non c’è – precisa la Cassazione – alcuna norma penale che punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore.

L’articolo 731 del Codice penale sanzionava, infatti, l’obbligo di istruzione originariamente previsto dal Rd 577/1928 per la sola scuola elementare.

Un obbligo esteso poi alla media inferiore (articolo 8 legge 1859/1962) e successivamente ai due anni della superiore (legge 53/2003). Ma la norma penale non può essere usata in maniera “elastica” per sanzionare le diverse violazioni previste dalle varie leggi nel tempo.

Il Codice penale vale solo in caso di abbandono della scuola elementare.