Home Personale La Caporetto della dirigenza scolastica

La Caporetto della dirigenza scolastica

CONDIVIDI

COMUNICATO DEI DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR

 

Il resoconto stenografico della seduta della commissione Affari Costituzionali del Senato del 1° aprile 2015, che ha concluso l’esame del DDL (1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, ha stoppato tutti gli emendamenti e relativi subemendamenti riferiti all’articolo 10, tendenti ad eliminare dal testo l’esclusione della dirigenza scolastica dal ruolo unico nazionale della dirigenza dello Stato.

La Presidente della 1ª Commissione del Senato, la senatrice Anna Finocchiaro, ha comunicato alla Commissione che, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento [cioè il comma che recita: sono inammissibili gli emendamenti, d’iniziativa sia parlamentare che governativa, ai disegni di legge di cui al comma 1, che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all’oggetto dei disegni di legge stessi, come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare.], sono inammissibili gli emendamenti

 

10.502/7 [ cioè 10.502/7 del senatore BRUNO All’emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente: «1-bis) sostituire le parole: ”esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;” con le seguenti: ”inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;”». ];

10.502/9 [ cioè 10.502/9 del senatore BRUNO All’emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente: «1-bis) sopprimere le seguenti parole: ”esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;”».],

10.502/12 [ cioè 10.502/12 del senatore BRUNO All’emendamento 10.502, dopo il numero 2) inserire i seguenti: «2-bis) dopo le parole: ”carriere speciali;” inserire le seguenti: ”definizione, nell’ambito del molo, di una sezione dedicata alla dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;”; 2-ter) sopprimere le parole: ”esclusione dai suddetti moli della dirigenza scolastica;”».] ,

10.502/13 [ cioè 10.502/13 del senatore TORRISI All’emendamento 10.502, dopo il numero 2) inserire i seguenti: «2-bis dopo le parole: ”carriere speciali;” inserire le seguenti: ”definizione, nell’ambito del ruolo, di una sezione dedicata alla dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;”; 2-ter) sopprimere le parole: ”esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza scolastica;”».],

10.23 [cioè 10.23 del senatore BRUNO , D’ALÌ Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».],

10.24 [ cioè 10.24 COCIANCICH Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;». ],

10.25 [cioè 10.25 TORRISI , PAGANO Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».],

10.26 [cioè 10.26 BRUNO , D’ALÌ Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;» con le seguenti: «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».],

10.27 [10.27 TORRISI , PAGANO Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;» con le seguenti: «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».],

10.28 [10.28 COCIANCICH Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;» con le seguenti: «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;». ],

Va precisato che il senatore BRUNO (FI-PdL XVII) ha osservato che l’articolo 10, precedentemente accantonato, presenta a suo avviso alcuni profili di costituzionalità che non sono stati risolti dagli emendamenti del relatore. Cita ad esempio la norma, contenuta alla lettera g) del comma 1, che prevede il collocamento in disponibilità dei dirigenti privi di incarico e, dopo un determinato periodo di tempo, perfino la decadenza dal ruolo unico.

Preannuncia che, in assenza di ulteriori e sostanziali modifiche del testo, il proprio Gruppo intende presentare una questione pregiudiziale di costituzionalità in Assemblea.

Il relatore PAGLIARI (PD) assicura un ulteriore approfondimento della questione prima dell’esame in Assemblea, ma solo con riferimento ad alcuni aspetti di dettaglio. A suo avviso, infatti, l’impianto della norma, che innova profondamente la disciplina vigente, è condivisibile dal punto di vista politico e non presenta vizi di costituzionalità.

Ora il testo passerà al vaglio dell’aula del Senato. L’unico modo per riproporre gli emendamenti è quello di convincere l’aula che la copertura finanziaria non verrà alterata dall’inclusione dei dirigenti scolastici nel ruolo unico nazionale.

Questo è possibile dimostrarlo solo eliminando i cosiddetti diritti acquisiti (o meglio privilegi) della dirigenza pubblica ed azzerando tutto il quadro retributivo pregresso in termini di retribuzione di posizione e di risultato sperequati tra le varie aree dirigenziali.