Home I lettori ci scrivono La famigerata legge 146

La famigerata legge 146

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Quando c’è una volontà reale, gli scioperi riescono e riescono bene, si è ripetuta un’adesione dell’80% il 5 maggio e, appunto, nei giorni degli scrutini, a poco più di un mese di distanza. A chi obietta che era uno sciopero facile, che bastava astenersi un’ora, è bene ricordare da un lato come l’idea stessa di bloccare uno scrutinio fosse vista ormai da alcuni quasi come un atto estremo, da altri come un darsi la zappa sui piedi, essendo costretti a tornare a scuola per poi farli, inimicandosi contemporaneamente i colleghi più ansiosi di toglierseli il prima possibile insomma, uno sciopero assai fastidioso. Dall’altro lato bisogna sottolineare la reazione della controparte che, ormai poco avvezza a reazioni di questo tipo, aveva da subito provato a delegittimarlo, tentando di impaurire e scoraggiare, pensiamo alle parole del garante.

Né si può dimenticare la serie di azioni di boicottaggio e intimidazione messa in atto da vari dirigenti scolastici, in questo contesto, la riuscita dello sciopero era tutt’altro che ovvia. Ma, nonostante, tutto questo, nelle scuole ci si è organizzati e si è avuta una larghissima disponibilità alla partecipazione, in alcuni casi si sono avuti più docenti in sciopero contemporaneamente, anche se ne basta uno solo assente per farlo bloccare.

La seconda cosa che emerge, è, che, evidentemente non possono essere accordi siglati dalle organizzazioni sindacali a depotenziare uno strumento di lotta che, come ci dimostrano gli ultimi scioperi, se, bene organizzati e  partecipati hanno efficienza e efficacia. Non è vero che si danneggiano gli studenti e le famiglie e che non si garantisce uno dei servizi essenziali. Le classi finali sono in ogni caso scrutinate e un’azione volta alla difesa della scuola è nell’interesse non solo dei lavoratori, ma di tutti i cittadini e quindi non danneggia, anzi difende e rilancia.

Ma, la famigerata legge 146 limita il diritto di sciopero, in tutto il pubblico impiego, ma, non può essere, di certo, un accordo sindacale a limitarne il diritto, nessuno ha dato loro mandato a siglarlo.

Oggi, tutte le organizzazioni sindacali, che, l’hanno firmato hanno il dovere di ritirare la firma e restituire ai lavoratori la possibilità di scegliere su di un fondamentale strumento di lotta, la sciopero. Ovvero, una forma di autotutela collettiva dei lavoratori finalizzata alla tutela dei loro diritti ed interessi, un’astensione concertata dal lavoro, posta in essere al fine di esercitare una pressione nei confronti di una controparte. Il tutto contemplato dall’art. 40 della Costituzione, pertanto, non si comprende il perché, senza alcun consenso degli iscritti, in primis C.G.I.L., C.I.S.L e U.I.L convolarono a nozze nel 1990 con  la Legge n. 146