Neanche un attacco di panico può giustificare la “scena muta” all’esame di maturità. Può essere riassunta così la decisione di un Tribunale Palermo, citata dal Sole 24Ore, che avrebbe respinto il ricorso di una studentessa che, nonostante un buon percorso scolastico, non era riuscita a rispondere alle domande a causa dell’ansia. I giudici avrebbero stabilito che la ripetizione della prova possa essere concessa solo quando un candidato sia “impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o completare le prove”, mentre in questo caso la prova era stata portata a termine dopo una pausa.
La valutazione del colloquio orale rientra infatti nella “attività tecnico-discrezionale della commissione” e non può essere messa in discussione da certificati medici “a posteriori”. Un altro comportamento che non trova “clemenza” nelle aule di tribunale è l’uso del cellulare, che comporta l’esclusione immediata del candidato. Il Consiglio di Stato, scrive ancora il giornale di Confindustria, avrebbe confermato la bocciatura di una studentessa sorpresa a maneggiare uno smartphone durante la prova di italiano. I giudici hanno ravvisato un “evidente intento ingannatorio” nel fatto che la ragazza avesse consegnato un telefono alla commissione, nascondendone un secondo.
La giurisprudenza, inoltre, è chiara anche per quanto riguarda la trasparenza delle valutazioni. Il voto numerico, nello specifico, è sufficiente. Il Tar Veneto, infatti, avrebbe ribadito che il punteggio espresso in cifre “sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale e contiene in sé la sua stessa motivazione“. Non sono dunque necessarie ulteriori spiegazioni testuali se la valutazione rispetta criteri predeterminati. Anche per quanto riguarda gli studenti-atleti di alto livello, inoltre non esiste alcuna promozione automatica. Pur potendo beneficiare di interrogazioni programmate, essi “non sono esonerati dal dimostrare il possesso delle competenze minime richieste per il diploma“.
Grande rilievo viene dato alla responsabilità della famiglia, specialmente nel caso di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa). Il Tar Campania avrebbe stabilito che la scuola non è inadempiente se la famiglia ha rifiutato di sottoscrivere il Piano didattico personalizzato (Pdp) durante l’anno. Di fronte a una “rinuncia documentata dei genitori”, riporta la testata, non è possibile contestare la mancata applicazione di misure compensative durante l’esame. Infine, non hanno valore legale le contestazioni basate su disagi generici o rapporti personali difficili con i docenti.
Il richiamo a problemi legati al “long-Covid” è irrilevante se non supportato da documentazione tempestiva che dimostri un impatto reale sulle capacità cognitive durante le prove. Allo stesso modo, scrive Il Sole 24Ore, neppure un “brutto rapporto con una professoressa interna alla commissione” può giustificare l’impugnazione di una bocciatura se questa risulta adeguatamente motivata.