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La festività soppressa deve essere fruita nell’anno scolastico di riferimento

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Un recente orientamento applicativo dell’Aran ha risposto alla domanda “Alla luce dell’art. 14 del CCNL del 29.11.2007, un docente a tempo indeterminato può usufruire di un giorno di festività soppressa relativo all’anno scolastico precedente?”

Per l’Aran le quattro giornate di riposo (ex festività soppresse) non possono essere fruite nell’anno scolastico successivo, ma devono essere fruite, così come dice il CCNL scuola, nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono.

Questa nel dettaglio è la risposta dell’Agenzia:

“In via preliminare, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che la legge n.937/1977, così come modificata dall’art. 1, comma 24 della legge n. 148/2011 sancisce l’attribuzione delle quattro giornate di riposo (ex festività soppresse) a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L’art. 14, comma 2, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola stabilisce la diversa fruizione delle giornate di festività soppressa a seconda del soggetto richiedente, personale docente o personale ATA. In particolare,  la norma prevede che tali festività devono essere fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono, precisando che, per il personale docente, l’arco temporale di godimento della giornata di festività soppressa deve essere ricompreso tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero all’interno dei periodi di sospensione delle lezioni.

Pertanto, a parere di questa Agenzia, l’espressione “anno scolastico cui si riferiscono”, adoperata dal comma 2 dell’art. 14 sopra citato, esclude qualsiasi traslazione dell’utilizzo della giornata di festività soppressa all’anno scolastico successivo”.

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