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La malattia del personale scolastico e il comprovato impedimento della dovuta comunicazione a scuola

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La docente X ci chiede se è giusto il rimprovero scritto che ha ricevuto dalla sua dirigente scolastica per non avere potuto comunicare, entro le ore 7,30 della mattina, la propria assenza per malattia, come previsto dalla circolare interna che la dirigente aveva pubblicato sul registro elettronico della scuola. La docente X ci spiega che, la mattina presto, mentre si accingeva a prepararsi per andare a scuola, ha avuto uno sbalzo pressorio e uno svenimento. Questo stato di emergenza, che è stato risolto con l’intervento dei vicini di casa e poi anche con le cure del medico curante, non ha consentito alla docente X di comunicare alla scuola la sua assenza per malattia e l’impossibilità di essere a scuola per svolgere il regolare servizio.

Comprovato impedimento

Alla docente X, vogliamo ricordare, che ai sensi dell’art.17 comma 10 del CCNL scuola 2006/2009, l’assenza per malattia, salva l’ipotesi del comprovato impedimento, deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro della giornata in cui si manifesta o anche in caso di prosecuzione della malattia.

Di particolare interesse è l’ipotesi del comprovato impedimento che in particolari situazioni, come il caso di emergenza capitato alla docente X, si può manifestare. Nel caso di un malore improvviso, che avviene poco prima dell’inizio della giornata lavorativa, è comprensibile che non sia possibile rispettare i tempi di comunicazione.

Per esempio nel caso di un incidente stradale o di situazioni anomale che impediscono una tempestiva comunicazione alla scuola, appare chiara l’impossibilità del rispetto della norma suddetta. Quindi il comprovato impedimento deve risultare una cosa realmente seria e quindi “legittima”, altrimenti il rimprovero scritto è anche cosa giusta da parte del dirigente scolastico.