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La privacy tra i banchi di scuola: il vademecum del Garante

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Si tratta di una breve guida che analizza punto per punto i vari aspetti riguardanti la protezione dei dati personali e sensibili nelle istituzioni scolastiche.
L’obiettivo è quello di riassumere in un unico documento indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante in tema di privacy a scuola.
Con il vademecum, il Garante intende offrire un contributo a favore di una comunità scolastica che possa promuovere il rispetto reciproco e tutelare il diritto degli studenti alla riservatezza.
In tema di trattamento dei dati personali, il Garante ricorda che le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti e che gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.
I dati inerenti, invece, le origini razziali, lo stato di salute, le convinzioni politiche e religiose o aspetti giudiziari dovranno essere trattati con estrema cautela, verificando non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle “rilevanti finalità pubbliche”.
Discorso differente riguarda le scuole private che, al contrario, per poter trattare i dati personali, sono obbligate non solo a presentare un’informativa completa, ma anche a ottenere il consenso puntuale e liberamente espresso dei soggetti interessati.
In materia di diritto di accesso, la guida del Garante sottolinea che l’accesso agli atti amministrativi non è regolato dal Codice della privacy, né vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali, ma compete alla singola amministrazione valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un “interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscibilità degli atti.
Su argomenti quali, ad esempio, i temi in classe, non commette violazione della privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Ovviamente, fermo restando l’obbligo di riservatezza per il corpo docente, nel caso di lettura in classe degli elaborati, è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.
E, per quanto riguarda, i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni o gli esiti degli scrutini e degli esami, non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenerli segreti, tanto che, per il principio di trasparenza, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell’albo degli istituti, sebbene sia necessario prestare attenzione a non fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti, con riferimento, ad esempio, alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap.
Non violano, altresì, la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici, in quanto le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. A tale proposito il Garante raccomanda di prestare particolare attenzione all’eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network, perché in tal caso è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.
È anche possibile registrare la lezione, ma solo per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, mentre per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…), e ottenere il loro esplicito consenso.
In ultimo, il Garante richiama le recenti regole per l’uso dei sistemi di videosorveglianza, ribadendo che nelle scuole deve essere garantito il diritto dello studente alla riservatezza e che, solo in caso in caso di stretta necessità, le telecamere sono ammesse, ma devono riprendere esclusivamente le mura esterne e funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti. Come già indicato nel provvedimento dell’8 aprile scorso, le immagini registrate possono essere conservate per brevi periodi ed i cartelli obbligatori a segnalazione della presenza di un sistema di videosorveglianza devono essere visibili anche di notte.