Per un docente partecipare, in qualità di insegnante accompagnatore, ad un viaggio di istruzione non è certamente un obbligo, ma qualora decida di accompagnare gli studenti e firma il decreto di nomina, si assume precise responsabilità di vigilanza e obblighi di servizio.
Il docente accompagnatore in un viaggio di istruzione firma un decreto dirigenziale di incarico in cui viene riferito l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della L. n. 312, 11 luglio 1980, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. È necessario sottolineare che una vigilanza così qualificata e formalizzata con atto scritto, deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico.
Si ricorda che, allo svolgimento uscite didattiche e dei viaggi di istruzione è connesso il regime della responsabilità riferita alla cosiddetta “culpa in vigilando”. Il docente che accompagna gli alunni nel corso delle uscite didattiche, pur nel diverso contesto in cui si svolge l’attività scolastica, ha le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle lezioni: l’incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza, i danni eventuali provocati a terzi a causa dei comportamenti dei medesimi alunni. In entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirare alla cautela e alla buona educazione, legate alla tutela di un soggetto minorenne.
È bene ricordare quali sono i compiti del docente accompagnatore durante i viaggi di istruzione:
È utile sapere che se il docente dovesse svolgere l’attività di accompagnatore di una classe, anche per un’uscita didattica superiore alle 8 ore, allora avrebbe diritto al rimborso dei pasti consumati durante la giornata lavorativa e dovrebbe essere rimborsato del pagamento di eventuali biglietti per visite guidate o anche biglietti dei mezzi di trasporto per raggiungere i vari punti da visitare.
Nel caso in cui la durata del viaggio superi le 8 ore si ha diritto al rimborso della spesa per i pasti di massimo € 22,26 al giorno. Nel caso in cui la durata del viaggio superi le 12 ore si ha diritto al rimborso della spesa per i pasti di massimo € 44,26 al giorno.
Le spese vanno documentate con ricevuta fiscale dettagliata in cui oltre ad esserci il nome e il codice fiscale del docente, devono anche essere indicati nel dettaglio i singoli pasti consumati (primo, secondo, contorno, caffè ecc.).
Le spese dei pasti non vengono rimborsati solamente nel caso in cui sia previsto il “‘vitto gratuito completo” (colazione, pranzo e cena) derivante da accordi preventivi con agenzie viaggi, tour operator ecc.; in tutti gli altri casi vanno rifuse.
I riferimenti normativi riferiti all’obbligo di questi rimborsi riferiti ai pasti, sono riscontrabili nell’art.5 del DPR 395 del 23 agosto 1988 e al DM del Tesoro del 14 marzo 1996. C’è da specificare che se i docenti accompagnatori hanno un trattamento di pensione completa da parte dell’agenzia di viaggi che ha ricevuto l’appalto del viaggio, allora non esiste l’opportunità del rimborso pasti, se invece il trattamento è di mezza pensione, allora il docente accompagnatore ha diritto al rimborso di un pasto.
Va ricordato altresì che le spese sostenute per i biglietti di accesso in strutture attrattive private ove sia previsto il pagamento obbligatorio, nonché i biglietti o abbonamenti per usufruire dei mezzi pubblici in loco, vanno debitamente rimborsate, dietro presentazione delle relative ricevute in originale che comprovano l’avvenuto pagamento, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 836/1973.
La questione dei rimborsi pasti e biglietti, che abbiamo argomentato normativamente nel paragrafo precedente, sono una cosa ben diversa rispetto l’indennità di missione.
Le indennità di missione e/o trasferta, infatti, sono state purtroppo abolite dalla Legge 266/2005, art. 1, comma 213 novellata dalla Legge 122/2010 art. 6 comma 12. Ma questa abolizione non ha nulla a che fare con il rimborso dei pasti e dei biglietti dei mezzi pubblici, compresi i taxi, per spostarsi in loco.